Art. 21
                          Pari opportunita'
    Nel  quadro  delle  leggi  e delle direttive comunitarie relative
alle pari opportunita' sono favorite appropriate misure per una piena
opportunita' nel  lavoro,  nella  formazione  professionale  e  nello
sviluppo  professionale  anche ai fini delle azioni positive previste
dalla legge 10 aprile 1991, n. 125.
    Le  modalita'  di  attuazione  delle  misure  di  cui  al   comma
precedente sono oggetto di informazione preventiva ed eventuale esame
ai sensi dell'articolo 14 del presente contratto.
    L'Ente garantisce tutte le misure necessarie per la funzionalita'
del Comitato pari opportunita' gia' istituito.