Art. 21 Pari opportunita' Nel quadro delle leggi e delle direttive comunitarie relative alle pari opportunita' sono favorite appropriate misure per una piena opportunita' nel lavoro, nella formazione professionale e nello sviluppo professionale anche ai fini delle azioni positive previste dalla legge 10 aprile 1991, n. 125. Le modalita' di attuazione delle misure di cui al comma precedente sono oggetto di informazione preventiva ed eventuale esame ai sensi dell'articolo 14 del presente contratto. L'Ente garantisce tutte le misure necessarie per la funzionalita' del Comitato pari opportunita' gia' istituito.