Art. 23
                 Rapporto di lavoro a tempo parziale
    L'amministrazione  puo'  costituire  rapporti  di  lavoro a tempo
parziale o trasformare, su richiesta del dipendente, il  rapporto  di
lavoro  a  tempo  pieno  in rapporto a tempo parziale, secondo quanto
dispone il D.P.C.M. 17/3/89, n. 117.
    Ai sensi dell'art. 22, comma 20, della legge 23 dicembre 1994, n.
724, i contingenti di personale da destinare  a  tempo  parziale  non
possono  superare, secondo i criteri di cui al successivo comma 5, il
25% della dotazione organica complessiva di personale a  tempo  pieno
di ciascuna categoria.
    Per  il reclutamento del personale a tempo parziale si applica la
normativa vigente in materia per il personale a tempo pieno.
    La  riconversione  del  rapporto  di  lavoro  a  tempo  pieno  e'
effettuata dall'Amministrazione, su richiesta del dipendente, sentite
le OO.SS.
    Il  dipendente  a  tempo  parziale copre una frazione di posto di
organico corrispondente alla durata della prestazione lavorativa, che
non puo essere inferiore al 30% di quella  a  tempo  pieno.  In  ogni
caso,  la  somma  delle  frazioni  di posto a tempo parziale non puo'
superare il numero complessivo dei posti di organico  a  tempo  pieno
trasformabili  ai  sensi del comma 2. Tale disposizione si applica ai
rapporti di lavoro a tempo parziale costituiti dopo  la  stipulazione
del presente contratto.
    Il  tempo  parziale  puo'  essere  realizzato  sulla  base  delle
seguenti tipologie, utilizzabili dal CONI per  il  potenziamento  dei
servizi anche nelle ore pomeridiane:
    -   con  prestazione  di  servizio  ridotta  in  tutti  i  giorni
lavorativi (tempo parziale orizzontale);
    - con articolazione della  prestazione  su  alcuni  giorni  della
settimana  o del mese, ovvero con la concentrazione della prestazione
stessa in determinati periodi dell'anno (tempo  parziale  verticale),
in  misura  tale da realizzare comunque, nell'arco temporale preso in
considerazione (settimana, mese o anno), la  durata  complessiva  del
lavoro prevista per il dipendente a tempo parziale.
    Al  personale  interessato  e'  consentito, previa autorizzazione
dell'amministrazione, l'esercizio di altre prestazioni di lavoro  che
non  arrechino  pregiudizio  alle  esigenze  di  servizio e non siano
incompatibili con le attivita' istituzionali dell'Ente.
    Il trattamento economico, anche  accessorio,  del  personale  con
rapporto di lavoro a tempo parziale e' proporzionale alla prestazione
lavorativa, con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche,
ivi   compresa   l'indennita'   integrativa  speciale,  spettanti  al
personale  con  rapporto  a  tempo  pieno  appartenente  alla  stessa
categoria professionale.
    I  dipendenti  a  tempo  parziale orizzontale hanno diritto ad un
numero di giorni di ferie pari a quello  spettante  ai  lavoratori  a
tempo  pieno  ai  sensi dell'art.   30. I lavoratori a tempo parziale
verticale hanno diritto ad un numero  di  giorni  proporzionato  alle
giornate  di  lavoro  previste  nell'anno  per il particolare tipo di
rapporto. Il  relativo  trattamento  economico  e'  commisurato  alla
durata della prestazione giornaliera.
    In costanza di rapporto di lavoro, la trasformazione del rapporto
stesso  da tempo pieno a tempo parziale e viceversa deve risultare da
atto scritto  e  deve  contenere  l'indicazione  della  durata  della
prestazione lavorativa nell'ambito delle tipologie di cui al comma 6.
Per  la  trasformazione  del  rapporto  di  lavoro  a  tempo pieno in
rapporto a tempo parziale e viceversa si applicano,  entro  i  limiti
risultanti  dal  comma  2,  le disposizioni contenute nell'art. 7 del
D.P.C.M. del 17 marzo 1989, n. 117.
    Il trattamento previdenziale e di fine rapporto  e'  disciplinato
dalle vigenti disposizioni di legge.