Art. 23 Rapporto di lavoro a tempo parziale L'amministrazione puo' costituire rapporti di lavoro a tempo parziale o trasformare, su richiesta del dipendente, il rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, secondo quanto dispone il D.P.C.M. 17/3/89, n. 117. Ai sensi dell'art. 22, comma 20, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, i contingenti di personale da destinare a tempo parziale non possono superare, secondo i criteri di cui al successivo comma 5, il 25% della dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna categoria. Per il reclutamento del personale a tempo parziale si applica la normativa vigente in materia per il personale a tempo pieno. La riconversione del rapporto di lavoro a tempo pieno e' effettuata dall'Amministrazione, su richiesta del dipendente, sentite le OO.SS. Il dipendente a tempo parziale copre una frazione di posto di organico corrispondente alla durata della prestazione lavorativa, che non puo essere inferiore al 30% di quella a tempo pieno. In ogni caso, la somma delle frazioni di posto a tempo parziale non puo' superare il numero complessivo dei posti di organico a tempo pieno trasformabili ai sensi del comma 2. Tale disposizione si applica ai rapporti di lavoro a tempo parziale costituiti dopo la stipulazione del presente contratto. Il tempo parziale puo' essere realizzato sulla base delle seguenti tipologie, utilizzabili dal CONI per il potenziamento dei servizi anche nelle ore pomeridiane: - con prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale); - con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana o del mese, ovvero con la concentrazione della prestazione stessa in determinati periodi dell'anno (tempo parziale verticale), in misura tale da realizzare comunque, nell'arco temporale preso in considerazione (settimana, mese o anno), la durata complessiva del lavoro prevista per il dipendente a tempo parziale. Al personale interessato e' consentito, previa autorizzazione dell'amministrazione, l'esercizio di altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attivita' istituzionali dell'Ente. Il trattamento economico, anche accessorio, del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale e' proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche, ivi compresa l'indennita' integrativa speciale, spettanti al personale con rapporto a tempo pieno appartenente alla stessa categoria professionale. I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello spettante ai lavoratori a tempo pieno ai sensi dell'art. 30. I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni proporzionato alle giornate di lavoro previste nell'anno per il particolare tipo di rapporto. Il relativo trattamento economico e' commisurato alla durata della prestazione giornaliera. In costanza di rapporto di lavoro, la trasformazione del rapporto stesso da tempo pieno a tempo parziale e viceversa deve risultare da atto scritto e deve contenere l'indicazione della durata della prestazione lavorativa nell'ambito delle tipologie di cui al comma 6. Per la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale e viceversa si applicano, entro i limiti risultanti dal comma 2, le disposizioni contenute nell'art. 7 del D.P.C.M. del 17 marzo 1989, n. 117. Il trattamento previdenziale e di fine rapporto e' disciplinato dalle vigenti disposizioni di legge.