Art. 25
                        Doveri del dipendente
    Il   dipendente   conforma  la  propria  condotta  al  dovere  di
contribuire alla gestione del lavoro con impegno  e  responsabilita',
nel   rispetto   dei   principi   di  buon  andamento  dell'attivita'
amministrativa, anteponendo l'osservanza della  legge  e  l'interesse
pubblico agli interessi privati propri ed altrui.
    Il   comportamento  del  dipendente  deve  essere  improntato  al
perseguimento   dell'efficienza   e   dell'efficacia   dei    servizi
istituzionali  nella  primaria  considerazione  delle  esigenze degli
utenti.   Nel perseguimento delle finalita'  di  cui  al  comma  2  e
nell'obiettivo  di migliorare costantemente la qualita' del servizio,
il dipendente deve in particolare:
    a) collaborare con diligenza osservando  le  norme  del  presente
contratto e le disposizioni impartite dall'Ente per l'esecuzione e la
disciplina  del  lavoro  anche  in  relazione  alle  norme vigenti in
materia di sicurezza e di ambiente di lavoro;
    b) rispettare il segreto d'ufficio nei casi e nei  modi  previsti
dalle disposizioni di cui ai sensi dell'art. 24 L.7 agosto 1990 n.241
;
    c)  non  utilizzare  a  fini  personali  le  informazioni  di cui
disponga per ragioni d'ufficio;
    d) nei rapporti con l'utente, prestare adeguata  attenzione  alle
richieste di ciascuno, fornendo tutte le risposte dovute nel rispetto
delle  disposizioni  in  materia  di  trasparenza  e di esercizio del
diritto di accesso di cui alla legge 7 agosto  1990  n  241,  nonche'
attuare  le  disposizioni dell'amministrazione in ordine alla legge 4
gennaio 1968, n.15 e successive  modificazioni  ed  integrazioni,  in
tema di autocertificazione;
    e)  rispettare  l'orario  di  lavoro,  adempiere  alle formalita'
previste per la rilevazione delle presenze e non assentarsi dal luogo
di lavoro senza l'autorizzazione del dirigente responsabile;
    f)  mantenere,  nei  rapporti  interpersonali,  con   gli   altri
dipendenti  e  con  gli  utenti una condotta corretta, astenendosi da
comportamenti lesivi della dignita' della persona;
    g) non attendere,  durante  l'orario  di  lavoro,  a  occupazioni
estranee  al  servizio  e  rispettare  i principi di incompatibilita'
previsti dalla legge e dai regolamenti e, nei periodi di assenza  per
malattia  o  infortunio,  non  attendere  ad  attivita'  che  possano
ritardare il recupero psicofisico;
    h) attenersi alle disposizioni  che  gli  vengono  impartite  per
l'esecuzione  della  prestazione. Se le disposizioni sono palesemente
illegittime, il dipendente e' tenuto a  farne  immediata  e  motivata
contestazione  a  chi  le  ha  impartite.  Se  le  disposizioni  sono
rinnovate  per  iscritto,  il  dipendente  ha  il  dovere  di   darvi
esecuzione,  salvo  che  le  disposizioni  stesse siano espressamente
vietate   dalla   legge   penale    ovvero    configurino    illecito
amministrativo;
    i)   vigilare   sul   corretto  espletamento  dell'attivita'  del
personale sottordinato ove tale compito rientri nelle responsabilita'
attribuite;
    l) avere cura dei beni strumentali a lui affidati;
    m) non utilizzare beni e strumenti  preordinati  all'espletamento
del servizio per finalita' diverse da quelle istituzionali;
    n) non accettare compensi, regali o altre utilita' in connessione
con la prestazione lavorativa;
    o)   osservare   scrupolosamente  le  disposizioni  che  regolano
l'accesso  del  personale  ai  locali  dell'amministrazione   e   non
introdurre,  salvo  che  non  siano  debitamente autorizzate, persone
estranee all'amministrazione stessa in locali non aperti al pubblico;
    p)  comunicare  all'Ente  la  propria  residenza   e,   ove   non
coincidente,  la dimora temporanea, nonche' ogni successivo mutamento
delle stesse;
    q) in caso di malattia, dare tempestiva  comunicazione  entro  le
ore  9,00  del  primo  giorno  di assenza all'ufficio di appartenenza
ovvero entro la prima ora dall'inizio  del  turno  di  lavoro,  salvo
comprovato impedimento;
    r)   astenersi  dal  partecipare  all'adozione  di  provvedimenti
dell'amministrazione   che   possano   coinvolgere   direttamente   o
indirettamente interessi propri.