Art. 25 Doveri del dipendente Il dipendente conforma la propria condotta al dovere di contribuire alla gestione del lavoro con impegno e responsabilita', nel rispetto dei principi di buon andamento dell'attivita' amministrativa, anteponendo l'osservanza della legge e l'interesse pubblico agli interessi privati propri ed altrui. Il comportamento del dipendente deve essere improntato al perseguimento dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi istituzionali nella primaria considerazione delle esigenze degli utenti. Nel perseguimento delle finalita' di cui al comma 2 e nell'obiettivo di migliorare costantemente la qualita' del servizio, il dipendente deve in particolare: a) collaborare con diligenza osservando le norme del presente contratto e le disposizioni impartite dall'Ente per l'esecuzione e la disciplina del lavoro anche in relazione alle norme vigenti in materia di sicurezza e di ambiente di lavoro; b) rispettare il segreto d'ufficio nei casi e nei modi previsti dalle disposizioni di cui ai sensi dell'art. 24 L.7 agosto 1990 n.241 ; c) non utilizzare a fini personali le informazioni di cui disponga per ragioni d'ufficio; d) nei rapporti con l'utente, prestare adeguata attenzione alle richieste di ciascuno, fornendo tutte le risposte dovute nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di esercizio del diritto di accesso di cui alla legge 7 agosto 1990 n 241, nonche' attuare le disposizioni dell'amministrazione in ordine alla legge 4 gennaio 1968, n.15 e successive modificazioni ed integrazioni, in tema di autocertificazione; e) rispettare l'orario di lavoro, adempiere alle formalita' previste per la rilevazione delle presenze e non assentarsi dal luogo di lavoro senza l'autorizzazione del dirigente responsabile; f) mantenere, nei rapporti interpersonali, con gli altri dipendenti e con gli utenti una condotta corretta, astenendosi da comportamenti lesivi della dignita' della persona; g) non attendere, durante l'orario di lavoro, a occupazioni estranee al servizio e rispettare i principi di incompatibilita' previsti dalla legge e dai regolamenti e, nei periodi di assenza per malattia o infortunio, non attendere ad attivita' che possano ritardare il recupero psicofisico; h) attenersi alle disposizioni che gli vengono impartite per l'esecuzione della prestazione. Se le disposizioni sono palesemente illegittime, il dipendente e' tenuto a farne immediata e motivata contestazione a chi le ha impartite. Se le disposizioni sono rinnovate per iscritto, il dipendente ha il dovere di darvi esecuzione, salvo che le disposizioni stesse siano espressamente vietate dalla legge penale ovvero configurino illecito amministrativo; i) vigilare sul corretto espletamento dell'attivita' del personale sottordinato ove tale compito rientri nelle responsabilita' attribuite; l) avere cura dei beni strumentali a lui affidati; m) non utilizzare beni e strumenti preordinati all'espletamento del servizio per finalita' diverse da quelle istituzionali; n) non accettare compensi, regali o altre utilita' in connessione con la prestazione lavorativa; o) osservare scrupolosamente le disposizioni che regolano l'accesso del personale ai locali dell'amministrazione e non introdurre, salvo che non siano debitamente autorizzate, persone estranee all'amministrazione stessa in locali non aperti al pubblico; p) comunicare all'Ente la propria residenza e, ove non coincidente, la dimora temporanea, nonche' ogni successivo mutamento delle stesse; q) in caso di malattia, dare tempestiva comunicazione entro le ore 9,00 del primo giorno di assenza all'ufficio di appartenenza ovvero entro la prima ora dall'inizio del turno di lavoro, salvo comprovato impedimento; r) astenersi dal partecipare all'adozione di provvedimenti dell'amministrazione che possano coinvolgere direttamente o indirettamente interessi propri.