Art. 27
                          Orario di lavoro
    Il  regime  dell'orario  di lavoro dovra' essere funzionale ad un
ottimale utilizzo delle risorse in relazione alle esigenze  operative
ed  a  una  necessaria  corrispondenza  delle  prestazioni  effettive
rispetto all'orario di servizio, cosi da realizzare concretamente  la
coincidenza  tra  la  disponibilita'  teorica della forza lavoro e la
prestazione effettiva di lavoro.
    L'orario  ordinario  contrattuale  di  lavoro  e'   di   36   ore
settimanali  concentrate di norma in 5 o 6 giorni in correlazione con
le esigenze organizzative individuate dalle strutture.
    L'orario di lavoro  settimanale  concentrato  in  5  giorni  deve
essere  ripartito, a cura del dirigente preposto all'Unita' Organica,
dal lunedi' al venerdi' con un intervallo  minimo  di  30  minuti  in
relazione  alle  esigenze  di  servizio,  che comporta un conseguente
prolungamento   fino   al   completamento   dell'orario   giornaliero
d'obbligo.
    Nelle  strutture le cui esigenze richiedano un'organizzazione del
lavoro articolata in via ordinaria su 6 giorni  della  settimana,  il
dirigente  potra' prestabilire schemi di rotazione del personale, con
cinque prestazioni giornaliere a settimana  per  ciascun  dipendente,
ovvero  con  alternanza  di gruppi di dipendenti predeterminati nelle
prestazioni con rotazione sulla generalita' degli interessati.
Orario a turno unico
    Nelle strutture ove il lavoro e' organizzato a  turno  unico,  al
fine   di   soddisfare   le   esigenze  derivanti  dall'articolazione
dell'orario di servizio,  il  personale  potra'  essere  chiamato  ad
osservare  un orario sfalsato posticipando l'inizio della prestazione
lavorativa giornaliera  e  correlativamente  prolungando  il  termine
della stessa.
Orario su Turni
    In   considerazione   delle   peculiari   caratteristiche   delle
strutture, puo' essere adottato  l'orario  di  lavoro  su  turni  nel
rispetto dei seguenti criteri direttivi:
    a)  articolazione  dell'orario  di  lavoro  su  uno  o  due turni
pomeridiani o notturni la cui durata, di norma, non puo' superare  le
8 ore;
    b) possibilita' di istituire e modificare turni per brevi periodi
ed a fronte di particolari esigenze;
    c)  determinazione  della  durata  normale  dell'orario di lavoro
sulla base di una media plurisettimanale, fermo  restando  il  limite
delle  36  ore  settimanali.  Il  superamento  del limite del normale
orario contrattuale settimanale non da' luogo a compenso  per  lavoro
straordinario  purche'  mediamente  nell'arco  di  un mese, il limite
stesso venga rispettato;
    d)  la  rotazione  fra  vari  turni  e' obbligatoria per tutto il
personale fatte salve le esclusioni disciplinate da norme di legge.
    In ogni caso, la distribuzione dell'orario di lavoro deve  essere
tale da favorire un ottimale rapporto con l'utenza.