Art. 27 Orario di lavoro Il regime dell'orario di lavoro dovra' essere funzionale ad un ottimale utilizzo delle risorse in relazione alle esigenze operative ed a una necessaria corrispondenza delle prestazioni effettive rispetto all'orario di servizio, cosi da realizzare concretamente la coincidenza tra la disponibilita' teorica della forza lavoro e la prestazione effettiva di lavoro. L'orario ordinario contrattuale di lavoro e' di 36 ore settimanali concentrate di norma in 5 o 6 giorni in correlazione con le esigenze organizzative individuate dalle strutture. L'orario di lavoro settimanale concentrato in 5 giorni deve essere ripartito, a cura del dirigente preposto all'Unita' Organica, dal lunedi' al venerdi' con un intervallo minimo di 30 minuti in relazione alle esigenze di servizio, che comporta un conseguente prolungamento fino al completamento dell'orario giornaliero d'obbligo. Nelle strutture le cui esigenze richiedano un'organizzazione del lavoro articolata in via ordinaria su 6 giorni della settimana, il dirigente potra' prestabilire schemi di rotazione del personale, con cinque prestazioni giornaliere a settimana per ciascun dipendente, ovvero con alternanza di gruppi di dipendenti predeterminati nelle prestazioni con rotazione sulla generalita' degli interessati. Orario a turno unico Nelle strutture ove il lavoro e' organizzato a turno unico, al fine di soddisfare le esigenze derivanti dall'articolazione dell'orario di servizio, il personale potra' essere chiamato ad osservare un orario sfalsato posticipando l'inizio della prestazione lavorativa giornaliera e correlativamente prolungando il termine della stessa. Orario su Turni In considerazione delle peculiari caratteristiche delle strutture, puo' essere adottato l'orario di lavoro su turni nel rispetto dei seguenti criteri direttivi: a) articolazione dell'orario di lavoro su uno o due turni pomeridiani o notturni la cui durata, di norma, non puo' superare le 8 ore; b) possibilita' di istituire e modificare turni per brevi periodi ed a fronte di particolari esigenze; c) determinazione della durata normale dell'orario di lavoro sulla base di una media plurisettimanale, fermo restando il limite delle 36 ore settimanali. Il superamento del limite del normale orario contrattuale settimanale non da' luogo a compenso per lavoro straordinario purche' mediamente nell'arco di un mese, il limite stesso venga rispettato; d) la rotazione fra vari turni e' obbligatoria per tutto il personale fatte salve le esclusioni disciplinate da norme di legge. In ogni caso, la distribuzione dell'orario di lavoro deve essere tale da favorire un ottimale rapporto con l'utenza.