Art. 29 Lavoro straordinario, festivo, notturno e supplementare Il personale, salvo giustificato motivo di impedimento, non puo' esimersi dall'effettuare lavoro straordinario, festivo e notturno che venga richiesto dall'Ente nel rispetto dei principi fissati dalla legge. E' altresi' considerato lavoro supplementare quello eseguito oltre l'orario ordinario contrattuale di lavoro, sino al limite massimo di 8 ore settimanali, su richiesta del dipendente con recupero. Il dirigente preposto alla U.O accoglie la richiesta salvo documentate esigenze di servizio. E' considerato lavoro straordinario quello eseguito oltre il normale orario di lavoro giornaliero salvo quanto disposto al precedente comma. E' considerato lavoro festivo quello effettuato in giorno riconosciuto festivo a norma del successivo art. 30. E' considerato lavoro straordinario notturno quello effettuato tra le ore 22.00 e le ore 6.00 Il ricorso al lavoro straordinario deve avere carattere di obiettiva giustificazione in necessita' imprescindibili, indifferibili e di durata temporanea. Prima di ricorrere alle prestazioni straordinarie entro i limiti di stretta indispensabilita', si dovranno attivare possibili strumenti alternativi quali l'attuazione di adeguate turnazioni ed articolazioni di orario nonche' l'impiego di unita' eventualmente disponibili a livello di struttura. Il personale a tempo pieno chiamato ad effettuare prestazioni straordinarie non programmabili dovra' esserne informato almeno due ore prima del termine del normale orario di lavoro e, compatibilmente con le esigenze di servizio. Nel caso di prestazioni straordinarie rese non in continuita' con il normale orario di lavoro o comunque richieste dopo il termine dell'orario normale, sara' corrisposta al lavoratore la retribuzione per il tempo effettivo di lavoro con un minimo di 1 ora e pertanto prestazioni straordinarie inferiori ad una ora non verranno retribuite. Per il lavoro straordinario, festivo, notturno verranno corrisposti i compensi stabiliti nella parte economica del presente contratto. Per il lavoro prestato nelle festivita' infrasettimanali il dipendente se non remunerato usufruira' di un giorno di riposo compensativo.