Art. 29
       Lavoro straordinario, festivo, notturno e supplementare
    Il  personale, salvo giustificato motivo di impedimento, non puo'
esimersi dall'effettuare lavoro straordinario, festivo e notturno che
venga richiesto dall'Ente nel rispetto  dei  principi  fissati  dalla
legge.
    E'  altresi'  considerato  lavoro  supplementare  quello eseguito
oltre l'orario ordinario  contrattuale  di  lavoro,  sino  al  limite
massimo  di  8  ore  settimanali,  su  richiesta  del  dipendente con
recupero. Il dirigente preposto alla U.O accoglie la richiesta  salvo
documentate esigenze di servizio.
    E'  considerato  lavoro  straordinario  quello  eseguito oltre il
normale  orario  di  lavoro  giornaliero  salvo  quanto  disposto  al
precedente comma.
    E'   considerato  lavoro  festivo  quello  effettuato  in  giorno
riconosciuto festivo a norma del successivo art. 30.
    E' considerato lavoro straordinario  notturno  quello  effettuato
tra le ore 22.00 e le ore 6.00
    Il  ricorso  al  lavoro  straordinario  deve  avere  carattere di
obiettiva    giustificazione    in    necessita'     imprescindibili,
indifferibili e di durata temporanea.
    Prima  di ricorrere alle prestazioni straordinarie entro i limiti
di  stretta  indispensabilita',  si   dovranno   attivare   possibili
strumenti  alternativi  quali  l'attuazione di adeguate turnazioni ed
articolazioni di orario nonche'  l'impiego  di  unita'  eventualmente
disponibili a livello di struttura.
    Il  personale  a  tempo  pieno chiamato ad effettuare prestazioni
straordinarie non programmabili dovra' esserne informato  almeno  due
ore prima del termine del normale orario di lavoro e, compatibilmente
con le esigenze di servizio.
    Nel caso di prestazioni straordinarie rese non in continuita' con
il  normale  orario  di  lavoro  o comunque richieste dopo il termine
dell'orario normale, sara' corrisposta al lavoratore la  retribuzione
per  il  tempo  effettivo di lavoro con un minimo di 1 ora e pertanto
prestazioni  straordinarie  inferiori  ad  una   ora   non   verranno
retribuite.   Per il lavoro straordinario, festivo, notturno verranno
corrisposti i compensi stabiliti nella parte economica  del  presente
contratto.
    Per  il  lavoro  prestato  nelle  festivita'  infrasettimanali il
dipendente se non  remunerato  usufruira'  di  un  giorno  di  riposo
compensativo.