Art. 30 Ferie, recupero festivita' soppresse e giorni festivi Il dipendente ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione, esclusi i compensi per prestazioni di lavoro straordinario e le altre competenze che non siano corrisposte per dodici mensilita'. Il periodo di ferie spettante e' stabilito in 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della L.23 dicembre 1977, n. 937. Sono fatti salvi i periodi di congedo aggiuntivo previsti da specifiche disposizioni di legge per i tecnici sanitari di radiologia medica. I dipendenti assunti nell1 Ente dopo la stipulazione del presente contratto hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2. Dopo 3 anni di servizio, ai dipendenti di cui al comma 4 spettano i giorni di ferie previsti dal comma 2. In caso di distribuzione dell'orario settimanale di lavoro su cinque giorni, il sabato e' considerato non lavorativo ed i giorni di ferie spettanti ai sensi dei commi 2 e 4 sono ridotti, rispettivamente, a 28 e 26, comprensivi delle due giornate previste dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della L.23 dicembre 1977, n. 937. Ogni mese usufruito a titolo di settimana corta comporta il godimento del congedo ordinario in misura ridotta di due ore. Nell'anno di assunzione e in quello di cessazione dal servizio la durata delle ferie e' determinata in proporzione al servizio prestato in ragione di dodicesimi. La frazione di mese superiore a quindici giorni e' considerata a tali effetti come mese intero. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui all'art. 31 conserva il diritto alle ferie. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e la mancata fruizione non da' luogo alla corresponsione di compensi sostitutivi, salvo quanto previsto dal comma 16 e da eccezionali motivate esigenze di servizio. Esse vanno fruite nel corso dell'anno solare di riferimento, in periodi prestabiliti secondo oggettive esigenze di servizio, tenuto conto delle richieste del dipendente. Le ferie possono essere fruite, secondo termini da stabilirsi in modo da garantire il regolare funzionamento dei servizi, in piu' periodi dei quali comunque uno, su richiesta del dipendente, deve essere assicurato non inferiore a 15 giorni lavorativi. Le ferie in corso di fruizione possono essere interrotte o sospese per motivi di servizio. In tal caso il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno nella localita' dalla quale e' stato richiamato, nonche' all'indennita' di missione per la durata del medesimo viaggio. Il dipendente ha inoltre diritto al rimborso delle spese anticipate o comunque sostenute per il periodo di ferie non goduto. In caso di indifferibili esigenze di servizio che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, la fruizione delle ferie deve avvenire entro il primo semestre dell'anno successivo. In caso di motivate esigenze di carattere personale e compatibilmente con le esigenze di servizio, il dipendente dovra' fruire delle ferie residue al 31 dicembre entro il mese di maggio purche' le stesse siano richieste entro e non oltre il primo quadrimestre dell'anno successivo a quello di spettanza. Nel mancato rispetto dei termini di cui al presente comma, la fruizione delle ferie verra' disposta d'ufficio. Le ferie sono sospese da malattie debitamente documentate che si protraggano per piu' di 3 giorni o diano luogo a ricovero ospedaliero. L'Ente deve essere posto in grado, attraverso una tempestiva comunicazione, di compiere gli accertamenti dovuti. Le assenze per malattia non riducono il periodo di ferie spettanti, anche se si protraggano per l'intero anno solare. In tal caso la fruizione delle ferie e' previamente autorizzata dal dirigente responsabile, in relazione alle esigenze di servizio, anche in deroga ai termini di cui ai commi 12 e 13. Fermo restando il disposto del comma 9, all'atto della cessazione dal rapporto di lavoro qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite per esigenze di servizio, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse sulla base del trattamento economico di cui al comma 1. A tutti i dipendenti sono altresi' attribuite 4 giornate di riposo da fruire nell'anno solare ai sensi ed alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937. Sono considerati festivi le domeniche e gli altri giorni riconosciuti come tali dallo Stato a tutti gli effetti civili, nonche' la ricorrenza del Santo Patrono della localita' in cui il dipendente presta la sua opera purche' ricadente in giorno lavorativo. Il riposo settimanale cade normalmente di domenica e non deve essere inferiore alle 24 ore. Ai dipendenti che prestano servizio nei giorni festivi, esclusa la ricorrenza del Santo Patrono per la quale e' prevista la sola giornata di riposo compensativo, compete una maggiorazione retributiva e un'intera giornata di riposo compensativo. Ai dipendenti appartenenti alle Chiese cristiane avventiste ed alla religione ebraica viene riconosciuto il diritto di fruire, a richiesta, del riposo sabbatico in luogo di quello settimanale domenicale, nel quadro della flessibilita' dell'organizzazione del lavoro, ai sensi delle leggi 22 novembre 1988, n. 516 e 8 marzo 1989, n. 101. Le ore lavorative non prestate il sabato sono recuperate la domenica o in altri giorni lavorativi senza diritto ad alcun compenso straordinario.