Art. 30
        Ferie, recupero festivita' soppresse e giorni festivi
    Il  dipendente  ha  diritto,  per  ogni  anno  di servizio, ad un
periodo di ferie  retribuito.  Durante  tale  periodo  al  dipendente
spetta la normale retribuzione, esclusi i compensi per prestazioni di
lavoro  straordinario e le altre competenze che non siano corrisposte
per dodici mensilita'.
    Il  periodo  di  ferie  spettante  e'  stabilito  in  32   giorni
lavorativi  comprensivi  delle due giornate previste dall'articolo 1,
comma 1, lettera a), della L.23 dicembre 1977, n. 937.
    Sono fatti salvi i periodi  di  congedo  aggiuntivo  previsti  da
specifiche disposizioni di legge per i tecnici sanitari di radiologia
medica.
    I dipendenti assunti nell1 Ente dopo la stipulazione del presente
contratto  hanno  diritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi
delle due giornate previste dal comma 2.
    Dopo 3 anni di servizio, ai dipendenti di cui al comma 4 spettano
i giorni di ferie previsti dal comma 2.
    In caso di distribuzione dell'orario  settimanale  di  lavoro  su
cinque giorni, il sabato e' considerato non lavorativo ed i giorni di
ferie   spettanti   ai   sensi   dei   commi  2  e  4  sono  ridotti,
rispettivamente, a 28 e 26, comprensivi delle due  giornate  previste
dall'articolo  1,  comma  1, lettera a), della L.23 dicembre 1977, n.
937. Ogni mese usufruito a titolo  di  settimana  corta  comporta  il
godimento del congedo ordinario in misura ridotta di due ore.
    Nell'anno di assunzione e in quello di cessazione dal servizio la
durata delle ferie e' determinata in proporzione al servizio prestato
in  ragione  di  dodicesimi. La frazione di mese superiore a quindici
giorni e' considerata a tali effetti come mese intero.
    Il dipendente che ha usufruito dei  permessi  retribuiti  di  cui
all'art. 31 conserva il diritto alle ferie.
    Le  ferie  sono  un diritto irrinunciabile e la mancata fruizione
non da' luogo alla  corresponsione  di  compensi  sostitutivi,  salvo
quanto  previsto  dal  comma 16 e da eccezionali motivate esigenze di
servizio.  Esse  vanno  fruite  nel   corso   dell'anno   solare   di
riferimento,  in  periodi  prestabiliti secondo oggettive esigenze di
servizio, tenuto conto delle richieste del dipendente.
    Le ferie possono essere fruite, secondo termini da stabilirsi  in
modo  da  garantire  il  regolare  funzionamento dei servizi, in piu'
periodi dei quali comunque uno, su  richiesta  del  dipendente,  deve
essere assicurato non inferiore a 15 giorni lavorativi.
    Le  ferie  in  corso  di  fruizione  possono  essere interrotte o
sospese per motivi di servizio. In tal caso il dipendente ha  diritto
al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede
e  per  quello  di  ritorno  nella  localita'  dalla  quale  e' stato
richiamato, nonche' all'indennita' di  missione  per  la  durata  del
medesimo  viaggio. Il dipendente ha inoltre diritto al rimborso delle
spese  anticipate  o  comunque  sostenute per il periodo di ferie non
goduto.
    In caso di indifferibili esigenze di  servizio  che  non  abbiano
reso  possibile  il  godimento  delle  ferie  nel corso dell'anno, la
fruizione delle ferie deve avvenire entro il primo semestre dell'anno
successivo.
    In  caso  di  motivate  esigenze   di   carattere   personale   e
compatibilmente  con  le  esigenze  di servizio, il dipendente dovra'
fruire delle ferie residue al 31 dicembre entro  il  mese  di  maggio
purche'  le  stesse  siano  richieste  entro  e  non  oltre  il primo
quadrimestre dell'anno successivo a quello di spettanza. Nel  mancato
rispetto  dei  termini  di  cui al presente comma, la fruizione delle
ferie verra' disposta d'ufficio.
    Le ferie sono sospese da malattie debitamente documentate che  si
protraggano   per   piu'  di  3  giorni  o  diano  luogo  a  ricovero
ospedaliero. L'Ente  deve  essere  posto  in  grado,  attraverso  una
tempestiva comunicazione, di compiere gli accertamenti dovuti.
    Le  assenze  per  malattia  non  riducono  il  periodo  di  ferie
spettanti, anche se si protraggano per l'intero anno solare.  In  tal
caso   la  fruizione  delle  ferie  e'  previamente  autorizzata  dal
dirigente responsabile, in relazione alle esigenze di servizio, anche
in deroga ai termini di cui ai commi 12 e 13.
    Fermo restando il disposto del comma 9, all'atto della cessazione
dal rapporto di lavoro qualora le ferie spettanti  a  tale  data  non
siano  state fruite per esigenze di servizio, si procede al pagamento
sostitutivo delle stesse sulla base del trattamento economico di  cui
al comma 1.
    A  tutti  i  dipendenti  sono  altresi'  attribuite 4 giornate di
riposo da  fruire  nell'anno  solare  ai  sensi  ed  alle  condizioni
previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937.
    Sono   considerati  festivi  le  domeniche  e  gli  altri  giorni
riconosciuti come tali  dallo  Stato  a  tutti  gli  effetti  civili,
nonche'  la  ricorrenza  del  Santo Patrono della localita' in cui il
dipendente  presta  la  sua  opera  purche'   ricadente   in   giorno
lavorativo.
    Il  riposo  settimanale  cade  normalmente di domenica e non deve
essere inferiore alle 24 ore.
    Ai dipendenti che prestano servizio nei giorni  festivi,  esclusa
la  ricorrenza  del  Santo  Patrono  per la quale e' prevista la sola
giornata  di   riposo   compensativo,   compete   una   maggiorazione
retributiva e un'intera giornata di riposo compensativo.
    Ai  dipendenti  appartenenti  alle Chiese cristiane avventiste ed
alla religione ebraica viene riconosciuto il  diritto  di  fruire,  a
richiesta,  del  riposo  sabbatico  in  luogo  di  quello settimanale
domenicale, nel quadro della  flessibilita'  dell'organizzazione  del
lavoro, ai sensi delle leggi 22 novembre 1988, n. 516 e 8 marzo 1989,
n.  101.  Le ore lavorative non prestate il sabato sono recuperate la
domenica o in altri giorni lavorativi senza diritto ad alcun compenso
straordinario.