Art. 32
                           Permessi brevi
    Previa  valutazione  del  dirigente  o  funzionario  responsabile
dell'unita' organizzativa, puo' essere concesso al dipendente che  ne
faccia  richiesta il permesso di assentarsi per brevi periodi durante
l'orario di lavoro. I permessi concessi a  tale  titolo  non  possono
essere  in  nessun caso di durata superiore alla meta' dell'orario di
lavoro giornaliero e non possono comunque  superare  le  36  ore  nel
corso dell'anno.
    La  richiesta  del  permesso deve essere formulata in tempo utile
per consentire al  dirigente  di  adottare  le  misure  organizzative
necessarie.
    Il dipendente e' tenuto a recuperare le ore non lavorate di norma
non   oltre   il  mese,  secondo  le  disposizioni  del  dirigente  o
funzionario responsabile.   Nel caso in cui  il  recupero  non  venga
effettuato, la retribuzione viene proporzionalmente decurtata.