Art. 33 Assenze per malattia Il dipendente assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Il dipendente assente a causa di malattia oncologica, sclerosi multipla o distrofia muscolare, o di degenze ospedaliere ad esse connesse, ha diritto alla conservazione del posto per ulteriori sei mesi, con retribuzione intera fino ai diciotto mesi e nella misura del 70% per il restante periodo. Ai fini della maturazione di detti periodi, si sommano tutte le assenze per malattia intervenute nei tre anni precedenti l'episodio morboso in corso. Raggiunti i periodi di conservazione del posto previsti dal comma 1, al dipendente che ne faccia richiesta puo' essere concesso, per casi particolarmente gravi, di assentarsi per un ulteriore periodo non superiore a 18 mesi. Prima di concedere l'ulteriore periodo di assenza di cui al comma 2, su richiesta del dipendente, l'amministrazione puo' procedere all'accertamento delle sue condizioni di salute, secondo le modalita' previste dalle vigenti disposizioni al fine di verificare la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneita' fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro. Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 e 2, oppure nel caso in cui, a seguito dell'accertamento disposto ai sensi del comma 3, il dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l'amministrazione ha facolta' di procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro corrispondendo al dipendente l'indennita' sostitutiva del preavviso. I periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma 2 del presente articolo, non interrompono la maturazione dell'anzianita' a tutti gli effetti. Per la somministrazione della terapia emodialitica verranno concessi permessi retribuiti che sono comunque esclusi dal computo dei periodi previsti dal comma 1 del presente articolo. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge a tutela degli affetti da TBC e dei dipendenti in particolari condizioni psicofisiche (tossicodipendenza etc.). Il trattamento economico spettante al dipendente assente per malattia e' il seguente: a) intera retribuzione fissa mensile per i primi 9 mesi di assenza, comprese le indennita' pensionabili; b) 90% della retribuzione di cui alla lettera a) per i successivi 3 mesi di assenza; c) 50% della retribuzione di cui alla lettera a) per gli ulteriori 6 mesi del periodo di cui al comma 1; d) i periodi di assenza previsti dal comma 2 non sono retribuiti. L'assenza per malattia ovvero il suo eventuale proseguimento deve essere comunicata entro le ore 9 del primo giorno di ogni periodo di assenza all'Ufficio di appartenenza, ed in caso di turno entro un'ora dall'inizio. E' previsto l'obbligo, salvo comprovato impedimento, di recapitare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento il certificato medico di giustificazione dell'assenza entro 48 ore successive al giorno di inizio della malattia o dell'eventuale prosecuzione della stessa e nel giorno successivo qualora trattasi di assenza limitata ad un solo giorno. Qualora tale termine scada in giorno festivo esso e' prorogato al primo giorno lavorativo successivo. L'Amministrazione dispone il controllo della malattia nei modi stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge. Il dipendente, che durante l'assenza per malattia dimori in luogo diverso dalla sua residenza deve darne tempestiva comunicazione, precisando l'indirizzo dove puo' essere reperito. Il dipendente assente per malattia, ancorche' formalmente autorizzato in via generica ad uscire dall'abitazione dal medico curante, e' tenuto a farsi trovare nel domicilio comunicato all'Amministrazione, fin dal primo giorno e per tutto il periodo della malattia, ivi compresi i giorni domenicali e festivi, per consentire il controllo dell'incapacita' lavorativa, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19. Sono fatte salve le eventuali, documentate effettive necessita' di assentarsi dal domicilio per visite mediche, prestazioni, terapie sanitarie e accertamenti specialistici regolarmente prescritti connessi alla malattia, o per altri giustificati motivi, di cui il dipendente e' tenuto a dare preventiva informazione all'Amministrazione, nonche' idonea dimostrazione delle comprovate necessita' che impediscono l'osservanza delle fasce orarie. Nel caso in cui l'infermita' derivante da infortunio non sul lavoro sia ascrivibile a responsabilita' di terzi, il dipendente e' tenuto a darne comunicazione all'Amministrazione, la quale ha diritto di recuperare presso il terzo responsabile le retribuzioni da essa corrisposte durante il periodo di assenza ai sensi del comma 8, lettere a), b) e c), compresi gli oneri riflessi inerenti. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano alle assenze per malattia iniziate successivamente alla data di stipulazione del contratto, dalla quale si computa il triennio previsto dal comma 1. Alle assenze per malattia in corso alla predetta data si applicano le norme vigenti al momento dell'insorgenza della malattia per quanto attiene le modalita' di retribuzione, fatto salvo il diritto alla conservazione del posto ove piu' favorevole.