Art. 33
                        Assenze per malattia
    Il  dipendente assente per malattia ha diritto alla conservazione
del posto per un periodo di diciotto mesi. Il  dipendente  assente  a
causa   di   malattia   oncologica,  sclerosi  multipla  o  distrofia
muscolare, o di degenze ospedaliere ad esse connesse, ha diritto alla
conservazione del posto per  ulteriori  sei  mesi,  con  retribuzione
intera  fino  ai diciotto mesi e nella misura del 70% per il restante
periodo. Ai fini della maturazione di detti periodi, si sommano tutte
le  assenze  per  malattia  intervenute  nei  tre   anni   precedenti
l'episodio morboso in corso.
    Raggiunti i periodi di conservazione del posto previsti dal comma
1,  al  dipendente  che ne faccia richiesta puo' essere concesso, per
casi particolarmente gravi, di assentarsi per  un  ulteriore  periodo
non superiore a 18 mesi.
    Prima di concedere l'ulteriore periodo di assenza di cui al comma
2,  su  richiesta  del  dipendente,  l'amministrazione puo' procedere
all'accertamento delle sue condizioni di salute, secondo le modalita'
previste  dalle  vigenti  disposizioni  al  fine  di  verificare   la
sussistenza  di  eventuali cause di assoluta e permanente inidoneita'
fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro.
    Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai  commi
1  e  2, oppure nel caso in cui, a seguito dell'accertamento disposto
ai sensi del comma 3, il dipendente  sia  dichiarato  permanentemente
inidoneo  a  svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l'amministrazione ha
facolta'  di  procedere  alla  risoluzione  del  rapporto  di  lavoro
corrispondendo al dipendente l'indennita' sostitutiva del preavviso.
    I  periodi  di  assenza  per  malattia, salvo quelli previsti dal
comma 2  del  presente  articolo,  non  interrompono  la  maturazione
dell'anzianita' a tutti gli effetti.
    Per  la  somministrazione  della  terapia  emodialitica  verranno
concessi permessi retribuiti che sono comunque  esclusi  dal  computo
dei periodi previsti dal comma 1 del presente articolo.
    Sono  fatte salve le vigenti disposizioni di legge a tutela degli
affetti  da  TBC  e  dei   dipendenti   in   particolari   condizioni
psicofisiche  (tossicodipendenza  etc.).    Il  trattamento economico
spettante al dipendente assente per malattia e' il seguente:
    a) intera retribuzione fissa  mensile  per  i  primi  9  mesi  di
assenza, comprese le indennita' pensionabili;
    b) 90% della retribuzione di cui alla lettera a) per i successivi
3 mesi di assenza;
    c)  50%  della  retribuzione  di  cui  alla  lettera  a)  per gli
ulteriori 6 mesi del periodo di cui al comma 1;
    d) i periodi di assenza previsti dal comma 2 non sono retribuiti.
    L'assenza per malattia ovvero il suo eventuale proseguimento deve
essere comunicata entro le ore 9 del primo giorno di ogni periodo  di
assenza all'Ufficio di appartenenza, ed in caso di turno entro un'ora
dall'inizio.
    E'   previsto   l'obbligo,   salvo   comprovato  impedimento,  di
recapitare o spedire a mezzo raccomandata con avviso  di  ricevimento
il  certificato  medico  di giustificazione dell'assenza entro 48 ore
successive al  giorno  di  inizio  della  malattia  o  dell'eventuale
prosecuzione della stessa e nel giorno successivo qualora trattasi di
assenza  limitata  ad  un  solo giorno. Qualora tale termine scada in
giorno  festivo  esso  e'  prorogato  al  primo   giorno   lavorativo
successivo.
    L'Amministrazione  dispone  il  controllo della malattia nei modi
stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge.
    Il dipendente, che durante l'assenza per malattia dimori in luogo
diverso dalla sua  residenza  deve  darne  tempestiva  comunicazione,
precisando l'indirizzo dove puo' essere reperito.
    Il   dipendente   assente  per  malattia,  ancorche'  formalmente
autorizzato in via generica  ad  uscire  dall'abitazione  dal  medico
curante,   e'   tenuto  a  farsi  trovare  nel  domicilio  comunicato
all'Amministrazione, fin dal primo giorno  e  per  tutto  il  periodo
della  malattia,  ivi  compresi  i  giorni  domenicali e festivi, per
consentire il controllo dell'incapacita'  lavorativa,  dalle  ore  10
alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19.
    Sono  fatte  salve le eventuali, documentate effettive necessita'
di assentarsi dal domicilio per visite mediche, prestazioni,  terapie
sanitarie   e   accertamenti  specialistici  regolarmente  prescritti
connessi alla malattia, o per altri giustificati motivi,  di  cui  il
dipendente    e'    tenuto    a    dare    preventiva    informazione
all'Amministrazione, nonche' idonea  dimostrazione  delle  comprovate
necessita' che impediscono l'osservanza delle fasce orarie.
    Nel  caso  in  cui  l'infermita'  derivante da infortunio non sul
lavoro sia ascrivibile a responsabilita' di terzi, il  dipendente  e'
tenuto a darne comunicazione all'Amministrazione, la quale ha diritto
di  recuperare  presso  il terzo responsabile le retribuzioni da essa
corrisposte durante il periodo di  assenza  ai  sensi  del  comma  8,
lettere a), b) e c), compresi gli oneri riflessi inerenti.
    Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano alle
assenze   per   malattia   iniziate   successivamente  alla  data  di
stipulazione del  contratto,  dalla  quale  si  computa  il  triennio
previsto dal comma 1.
    Alle  assenze  per  malattia  in  corso  alla  predetta  data  si
applicano le norme vigenti al momento dell'insorgenza della  malattia
per  quanto  attiene  le  modalita'  di  retribuzione, fatto salvo il
diritto alla conservazione del posto ove piu' favorevole.