Art. 34 Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio In caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro e per malattia dovuta a causa di servizio, il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto fino a completa guarigione clinica. In tale periodo spetta al dipendente l'intera retribuzione comprensiva del trattamento accessorio esclusi i compensi per prestazioni di lavoro straordinario. Fuori dei casi previsti nel comma 1, se l'assenza e' dovuta a malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio, al dipendente spetta l'intera retribuzione comprensiva del trattamento accessorio esclusi i compensi per prestazioni di lavoro straordinario, per tutto il periodo di conservazione del posto di cui all'art. 33, commi 1 e 2. Per la misura e le modalita' di determinazione dell'equo indennizzo, la precedente tabella "Allegato 4" del D.P.R. 16 ottobre 1979, n. 509, e' sostituita dalla Tabella A allegata al presente contratto.