Art. 34
     Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio
    In caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro e per malattia
dovuta   a   causa   di  servizio,  il  lavoratore  ha  diritto  alla
conservazione del posto fino a completa guarigione clinica.  In  tale
periodo  spetta  al  dipendente l'intera retribuzione comprensiva del
trattamento accessorio esclusi i compensi per prestazioni  di  lavoro
straordinario.
    Fuori  dei  casi  previsti  nel comma 1, se l'assenza e' dovuta a
malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio, al  dipendente
spetta  l'intera  retribuzione comprensiva del trattamento accessorio
esclusi i compensi per prestazioni di lavoro straordinario, per tutto
il periodo di conservazione del posto di cui all'art. 33, commi  1  e
2.
    Per   la  misura  e  le  modalita'  di  determinazione  dell'equo
indennizzo, la precedente tabella "Allegato 4" del D.P.R. 16  ottobre
1979,  n.  509,  e'  sostituita  dalla Tabella A allegata al presente
contratto.