Art. 36
                        Obblighi delle parti
    Nei  casi  di  risoluzione  del rapporto di lavoro per dimissioni
volontarie  il  dipendente  deve  darne  comunicazione  per  iscritto
all'amministrazione.
    Nel  caso  di  risoluzione  ad  iniziativa  dell'amministrazione,
quest'ultima e' tenuta a specificarne contestualmente la motivazione.
    Nell'ipotesi di cui alla lettera a) dell'art. 35, la  risoluzione
del  rapporto  di lavoro avviene automaticamente al verificarsi della
condizione prevista, senza obbligo per l'amministrazione di  dare  il
preavviso  o  di  erogare la corrispondente indennita' sostitutiva ed
opera dal primo giorno del mese successivo a  quello  del  compimento
dell'eta'  prevista.  Nell'ipotesi  di  cui  all'art. 35, lettera c),
l'amministrazione  corrisponde  agli  aventi   diritto   l'indennita'
sostitutiva del preavviso secondo quanto stabilito dall'articolo 2122
c. c. (indennita' in caso di morte).