Art. 37
                        Recesso con preavviso
    Salvo  il caso di risoluzione automatica del rapporto di lavoro e
quello di licenziamento senza preavviso, in tutti gli altri  casi  in
cui  il  presente  contratto  prevede la risoluzione del rapporto con
preavviso o  con  corresponsione  dell'indennita'  sostitutiva  dello
stesso, i relativi termini sono fissati come segue:
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|      anni di servizio        |         mesi di preavviso          |
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|        fino a 5              |                 2                  |
|______________________________|____________________________________|
|   oltre 5 e fino a 10        |                 3                  |
|______________________________|____________________________________|
|        oltre 10              |                 4                  |
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    In  caso  di dimissioni i termini di preavviso sono ridotti della
meta'.
    I termini di preavviso decorrono dal primo giorno o dal giorno 16
di ciascun mese.
    La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei
predetti termini di preavviso e'  tenuta  a  corrispondere  all'altra
parte  un'indennita'  pari  all'importo  della  retribuzione  per  il
periodo di mancato  preavviso  L'amministrazione  ha  il  diritto  di
trattenere  su  quanto  da  essa  dovuto  al  dipendente  un  importo
corrispondente alla retribuzione  per  il  periodo  di  preavviso  da
questi eventualmente non dato.
    E'  facolta'  della  parte  che  riceve  la disdetta risolvere il
rapporto di lavoro, sia all'inizio che durante il preavviso,  con  il
consenso dell'altra parte.