Art. 38 Sanzioni e procedure disciplinari Le violazioni, da parte dei lavoratori, dei doveri disciplinati nell'articolo 26 del presente contratto danno luogo, secondo la gravita' dell'infrazione all'applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari previo procedimento disciplinare nei casi previsti: a) rimprovero verbale; b) rimprovero scritto (censura); c) multa di importo variabile fino a un massimo di quattro ore di retribuzione; d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a dieci giorni; e) licenziamento con preavviso; f) licenziamento senza preavviso. L'amministrazione, fatta eccezione per il rimprovero verbale, non puo' adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente, se non previa contestazione scritta dell'addebito, da effettuarsi tempestivamente e, comunque, non oltre 20 giorni da quando l'ufficio competente e' venuto a conoscenza del fatto e senza aver sentito il dipendente a sua difesa con l'eventuale assistenza di un legale ovvero di un rappresentante dell'associazione sindacale cui egli aderisce o conferisce mandato. La convocazione scritta per la difesa non puo' avvenire prima che siano trascorsi cinque giorni lavorativi dalla contestazione del fatto che vi ha dato causa. Trascorsi inutilmente 15 giorni dalla convocazione per la difesa del dipendente, la sanzione viene applicata nei successivi 15 giorni. Nel caso in cui la sanzione da comminare non sia di sua competenza il responsabile della struttura in cui il dipendente lavora, ai sensi di quanto previsto al comma 2, segnala entro dieci giorni al Servizio Personale i fatti da contestare al dipendente per l'istruzione del procedimento, dandone contestuale comunicazione all'interessato. In caso di mancata comunicazione nel termine predetto si dara' corso all'accertamento della responsabilita' del soggetto tenuto alla comunicazione. Al dipendente o, su sua espressa delega, al suo difensore, e' consentito l'accesso a tutti gli atti istruttori riguardanti il procedimento a suo carico. Il procedimento disciplinare deve concludersi entro i 120 giorni dalla data della contestazione dell'addebito. Qualora non sia stato portato a termine entro tale data, il procedimento si estingue. Il Segretario Generale sulla base degli accertamenti effettuati e delle giustificazioni addotte dal dipendente, irroga la sanzione applicabile nel rispetto dei principi e criteri di cui al comma 1 del presente articolo. Quando il medesimo ufficio ritenga che non vi sia luogo a procedere disciplinarmente dispone la chiusura del procedimento, dandone comunicazione all'interessato. Non puo' tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione. I provvedimenti di cui al comma 1 non sollevano il lavoratore dalle eventuali responsabilita' di altro genere nelle quali egli sia incorso. Entro venti giorni dall'applicazione della sanzione il dipendente, anche per mezzo di un legale o dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato, puo' impugnarla dinanzi al collegio arbitrale di disciplina. Il collegio emette la sua decisione entro novanta giorni dall'impugnazione e l'amministrazione vi si conforma. Durante tale periodo la sanzione resta sospesa. Il collegio arbitrale si compone di due rappresentanti dell'amministrazione e di due rappresentanti dei dipendenti ed e' presieduto da un esterno all'amministrazione di provata esperienza e indipendenza. L'Ente stabilisce, sentite le OO.SS. entro 20 gg. dalla data di stipula del presente contratto, le modalita' per la periodica designazione di dieci rappresentanti dell'amministrazione e dieci rappresentanti dei dipendenti, che, di comune accordo, indicano i cinque presidenti. Il collegio opera con criteri oggettivi di rotazione dei membri e di assegnazione dei procedimenti disciplinari che ne garantiscono l'imparzialita'.