Art. 38
                  Sanzioni e procedure disciplinari
    Le  violazioni,  da parte dei lavoratori, dei doveri disciplinati
nell'articolo 26 del  presente  contratto  danno  luogo,  secondo  la
gravita'  dell'infrazione  all'applicazione  delle  seguenti sanzioni
disciplinari previo procedimento disciplinare nei casi previsti:
    a) rimprovero verbale;
    b) rimprovero scritto (censura);
    c) multa di importo variabile fino a un massimo di quattro ore di
retribuzione;
    d) sospensione dal lavoro  e  dalla  retribuzione  fino  a  dieci
giorni;
    e) licenziamento con preavviso;
    f) licenziamento senza preavviso.
    L'amministrazione, fatta eccezione per il rimprovero verbale, non
puo'  adottare  alcun  provvedimento  disciplinare  nei confronti del
dipendente, se non previa  contestazione  scritta  dell'addebito,  da
effettuarsi  tempestivamente  e,  comunque,  non  oltre  20 giorni da
quando l'ufficio competente e' venuto a conoscenza del fatto e  senza
aver sentito il dipendente a sua difesa con l'eventuale assistenza di
un legale ovvero di un rappresentante dell'associazione sindacale cui
egli aderisce o conferisce mandato.
    La convocazione scritta per la difesa non puo' avvenire prima che
siano  trascorsi  cinque  giorni  lavorativi  dalla contestazione del
fatto che vi ha dato causa. Trascorsi  inutilmente  15  giorni  dalla
convocazione   per  la  difesa  del  dipendente,  la  sanzione  viene
applicata nei successivi 15 giorni.
    Nel caso  in  cui  la  sanzione  da  comminare  non  sia  di  sua
competenza  il  responsabile  della  struttura  in  cui il dipendente
lavora, ai sensi di quanto previsto al comma 2, segnala  entro  dieci
giorni  al Servizio Personale i fatti da contestare al dipendente per
l'istruzione  del  procedimento,  dandone  contestuale  comunicazione
all'interessato.   In  caso  di  mancata  comunicazione  nel  termine
predetto si dara' corso all'accertamento  della  responsabilita'  del
soggetto tenuto alla comunicazione.
    Al  dipendente  o,  su  sua espressa delega, al suo difensore, e'
consentito l'accesso a  tutti  gli  atti  istruttori  riguardanti  il
procedimento a suo carico.
    Il  procedimento disciplinare deve concludersi entro i 120 giorni
dalla data della contestazione dell'addebito. Qualora non  sia  stato
portato a termine entro tale data, il procedimento si estingue.
    Il Segretario Generale sulla base degli accertamenti effettuati e
delle  giustificazioni  addotte  dal  dipendente,  irroga la sanzione
applicabile nel rispetto dei principi e criteri di cui al comma 1 del
presente articolo. Quando il medesimo ufficio ritenga che non vi  sia
luogo   a   procedere   disciplinarmente   dispone  la  chiusura  del
procedimento, dandone comunicazione all'interessato.
    Non   puo'   tenersi   conto  ad  alcun  effetto  delle  sanzioni
disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione.
    I provvedimenti di cui al comma 1  non  sollevano  il  lavoratore
dalle  eventuali responsabilita' di altro genere nelle quali egli sia
incorso.
    Entro  venti   giorni   dall'applicazione   della   sanzione   il
dipendente,   anche  per  mezzo  di  un  legale  o  dell'associazione
sindacale cui aderisce o conferisce mandato, puo' impugnarla  dinanzi
al  collegio  arbitrale  di  disciplina.  Il  collegio  emette la sua
decisione entro novanta giorni dall'impugnazione e  l'amministrazione
vi si conforma. Durante tale periodo la sanzione resta sospesa.
    Il   collegio   arbitrale   si   compone  di  due  rappresentanti
dell'amministrazione e di due rappresentanti  dei  dipendenti  ed  e'
presieduto  da un esterno all'amministrazione di provata esperienza e
indipendenza. L'Ente stabilisce, sentite le  OO.SS.    entro  20  gg.
dalla  data  di  stipula  del presente contratto, le modalita' per la
periodica designazione di dieci rappresentanti dell'amministrazione e
dieci rappresentanti dei dipendenti, che, di comune accordo, indicano
i cinque presidenti. Il  collegio  opera  con  criteri  oggettivi  di
rotazione  dei membri e di assegnazione dei procedimenti disciplinari
che ne garantiscono l'imparzialita'.