Art. 39 Codice disciplinare Nel rispetto del principio di gradualita' e proporzionalita' delle sanzioni in relazione alla gravita' della mancanza ed in conformita' di quanto previsto dall'art. 59 del d. lgs n. 29 del 1993, il tipo e l'entita' di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri generali: a) intenzionalita' del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilta' dell'evento; b) rilevanza degli obblighi violati; c) responsabilita' connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente; d) rilevanza del danno o grado di pericolo arrecato all'amministrazione, agli utenti o a terzi e del disservizio determinatosi; e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento del lavoratore nei confronti dell'amministrazione, degli altri dipendenti e degli utenti, nonche' ai precedenti disciplinari nell'ambito del biennio previsto dalla legge; f) concorso nell'infrazione di piu' lavoratori in accordo tra di loro; La recidiva nelle infrazioni previste ai commi 4 e 6, gia' sanzionate nel biennio di riferimento, comporta una sanzione di maggiore gravita' tra quelle previste nell'ambito dei medesimi commi. Al dipendente responsabile di piu' infrazioni compiute con unica azione od omissione o con piu' azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, e' applicabile la sanzione prevista per la mancanza piu' grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravita'. La sanzione disciplinare del rimprovero verbale viene comminata dal dirigente l'Unita' Organica per le infrazioni di cui al presente comma, quando esse siano di lieve entita'. La sanzione disciplinare, dal rimprovero scritto, che viene comminata dal dirigente l'Unita' Organica, fino al massimo della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione che viene comminata dal Segretario Generale, si applica, graduando l'entita' delle sanzioni in relazione ai criteri di cui ai commi 1 e 2, per le seguenti infrazioni: a) inosservanza delle disposizioni di servizio, dell'orario di lavoro e delle norme da osservare in caso di malattia; b) condotta non conforme a principi di correttezza verso l'amministrazione, gli altri dipendenti ovvero verso il pubblico; c) negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati o nella cura dei locali o altri beni strumentali affidati al dipendente in ragione del servizio e alla cui custodia e vigilanza egli sia tenuto in relazione alle sue responsabilita'; d) inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro, quando non ne sia derivato un pregiudizio per il servizio o per gli interessi dell'amministrazione o di terzi; e) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio dell'amministrazione nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 6 della legge n. 300/70; f) insufficiente rendimento nell'assolvimento dei compiti assegnati, tenuto conto dei carichi di lavoro; g) altre violazioni dei doveri di comportamento non ricompresi specificamente nelle lettere precedenti da cui sia derivato disservizio ovvero danno o pericolo per l'amministrazione, per gli utenti o per terzi. L'importo delle ritenute per multa sara' introitato dal bilancio dell'amministrazione e destinato ad attivita' sociali a favore dei dipendenti. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di 10 giorni che viene comminata dal Segretario Generale si applica graduando l'entita' della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per: a) recidiva nelle mancanze previste dal comma 4, che abbiano comportato l'applicazione del massimo della multa; b) particolare gravita' delle mancanze previste al comma 4; c) assenza ingiustificata dal servizio fino a 10 giorni o arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi, l'entita' della sanzione e' determinata in relazione alla durata dell'assenza o dell'abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravita' della violazione dei doveri del dipendente, agli eventuali danni causati all'amministrazione, agli utenti o ai terzi; d) ingiustificato ritardo, fino a dieci giorni, nel raggiungere la sede assegnata dall'amministrazione, e) svolgimento durante le assenze per malattia o infortunio, di attivita' che ritardino il recupero psicofisico; f) testimonianza falsa o reticente ovvero rifiuto di testimoniare in procedimenti disciplinari; g) comportamenti minacciosi, gravemente ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti di altri dipendenti, degli utenti o di terzi; h) alterchi con ricorso a vie di fatto negli ambienti di lavoro, nei riguardi di altri dipendenti, di utenti o di terzi; i) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'Amministrazione, fatte salve le manifestazioni di liberta' di pensiero ai sensi dell'art. 1 della legge n.300 del 1970; l) atti e comportamenti, ivi comprese le molestie sessuali, lesivi della dignita' della persona; m) violazione di doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti da cui sia comunque derivato grave danno all'amministrazione, agli utenti o a terzi. La sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso che viene comminata dalla Giunta Esecutiva si applica per violazioni di gravita' tale da compromettere gravemente il rapporto di fiducia con l'amministrazione e da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro. Tra queste sono da ricomprendersi in ogni caso le seguenti: a) recidiva plurima, per almeno tre volte nell'anno, nelle mancanze previste nel comma 5 anche se di diversa natura, ovvero recidiva, nel biennio, in una mancanza tra quelle previste nel medesimo comma, che abbia comportato l'applicazione della sanzione di dieci giorni di sospensione dal servizio e dalla retribuzione, fatto salvo quanto previsto al comma 7 lettera a); b) occultamento da parte del responsabile della custodia, del controllo o della vigilanza, di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza dell'Amministrazione o ad essa affidati; c) rifiuto espresso del trasferimento disposto per motivate esigenze di servizio; d) assenza ingiustificata ed arbitraria dal servizio per oltre dieci giorni lavorativi consecutivi; e) persistente insufficiente rendimento ovvero atti o comportamenti che dimostrino grave inefficienza del dipendente nell'adempimento degli obblighi di servizio, rispetto ai carichi di lavoro; f) responsabilita' penale, risultante da condanna passata in giudicato, per delitti commessi fuori dal servizio e pur non attinenti in via diretta al rapporto di lavoro, ma che per la loro specifica gravita' non siano compatibili con la prosecuzione del rapporto. La sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso che viene comminata dalla Giunta Esecutiva si applica per infrazioni di gravita' tale dei doveri di comportamento, anche nei confronti di terzi da compromettere irreparabilmente il rapporto di fiducia con l'amministrazione e da non consentire la prosecuzione, neanche provvisoria, del rapporto di lavoro. In particolare la sanzione si applica nelle seguenti fattispecie: a) recidiva nella responsabilita' di alterchi negli ambienti di lavoro con ricorso a vie di fatto nei confronti di superiori o di altri dipendenti ovvero di terzi, anche per motivi non attinenti al servizio; b) accertamento che l'impiego e' stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti; c) condanna passata in giudicato: 1) per i delitti di cui all'art. 15, comma 1, lettere a), b), c), d), e) ed f) della legge 19 marzo 1990, n. 55, modificata ed integrata dall'art. 1, comma 1, della legge 18 gennaio 1992, n.16; 2) per gravi delitti commessi in servizio; d) condanna passata in giudicato quando dalla stessa consegua l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Il procedimento disciplinare, ai sensi dell'art. 38 comma 2, deve essere avviato anche nel caso in cui sia connesso con procedimento penale e rimane sospeso fino alla sentenza definitiva. La sospensione e' disposta anche ove la connessione emerga nel corso del procedimento disciplinare. Qualora l'amministrazione venga a conoscenza dei fatti che possono dar luogo ad una sanzione disciplinare solo a seguito della sentenza definitiva di condanna, il procedimento disciplinare e' avviato nei termini previsti dall'art. 38 comma 2, dalla data di conoscenza della sentenza. Il procedimento disciplinare sospeso ai sensi del comma 8 e' riattivato entro 180 giorni da quando l'amministrazione ha avuto notizia della sentenza definitiva. Al codice disciplinare di cui al presente articolo, deve essere data la massima pubblicita' mediante affissione in luogo idoneo accessibile e visibile a tutti i dipendenti. Tale forma di pubblicita' e' tassativa e non puo' essere sostituita con altre. Il codice di cui al presente comma deve essere pubblicato tassativamente entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente contratto e si attua dai quindicesimo giorno successivo a quello dell'affissione.