Art. 39
                         Codice disciplinare
    Nel  rispetto  del  principio  di  gradualita' e proporzionalita'
delle sanzioni in  relazione  alla  gravita'  della  mancanza  ed  in
conformita'  di  quanto  previsto  dall'art.  59 del d. lgs n. 29 del
1993, il tipo e l'entita' di ciascuna delle sanzioni sono determinati
in relazione ai seguenti criteri generali:
    a)  intenzionalita'  del  comportamento,  grado  di   negligenza,
imprudenza   o   imperizia   dimostrate,  tenuto  conto  anche  della
prevedibilta' dell'evento;
    b) rilevanza degli obblighi violati;
    c) responsabilita' connesse alla posizione di lavoro occupata dal
dipendente;
    d)  rilevanza  del   danno   o   grado   di   pericolo   arrecato
all'amministrazione,   agli  utenti  o  a  terzi  e  del  disservizio
determinatosi;
    e)  sussistenza  di  circostanze  aggravanti  o  attenuanti,  con
particolare  riguardo  al  comportamento del lavoratore nei confronti
dell'amministrazione, degli altri dipendenti e degli utenti,  nonche'
ai  precedenti  disciplinari  nell'ambito  del biennio previsto dalla
legge;
    f) concorso nell'infrazione di piu' lavoratori in accordo tra  di
loro;
    La  recidiva  nelle  infrazioni  previste  ai  commi  4 e 6, gia'
sanzionate nel biennio  di  riferimento,  comporta  una  sanzione  di
maggiore gravita' tra quelle previste nell'ambito dei medesimi commi.
    Al  dipendente responsabile di piu' infrazioni compiute con unica
azione od omissione o con piu' azioni od omissioni tra loro collegate
ed accertate con un unico procedimento, e'  applicabile  la  sanzione
prevista  per  la  mancanza piu' grave se le suddette infrazioni sono
punite con sanzioni di diversa gravita'.
    La sanzione disciplinare del rimprovero verbale  viene  comminata
dal  dirigente l'Unita' Organica per le infrazioni di cui al presente
comma, quando esse siano di lieve entita'. La sanzione  disciplinare,
dal  rimprovero  scritto,  che viene comminata dal dirigente l'Unita'
Organica, fino al massimo della multa di importo pari a  quattro  ore
di  retribuzione  che  viene  comminata  dal  Segretario Generale, si
applica, graduando l'entita' delle sanzioni in relazione  ai  criteri
di cui ai commi 1 e 2, per le seguenti infrazioni:
    a)  inosservanza  delle  disposizioni di servizio, dell'orario di
lavoro e delle norme da osservare in caso di malattia;
    b)  condotta  non  conforme  a  principi  di  correttezza   verso
l'amministrazione, gli altri dipendenti ovvero verso il pubblico;
    c)  negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati o nella cura
dei locali o altri beni strumentali affidati al dipendente in ragione
del servizio e alla cui custodia  e  vigilanza  egli  sia  tenuto  in
relazione alle sue responsabilita';
    d)  inosservanza  degli  obblighi in materia di prevenzione degli
infortuni e di sicurezza sul lavoro, quando non ne  sia  derivato  un
pregiudizio  per il servizio o per gli interessi dell'amministrazione
o di terzi;
    e) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a  tutela
del  patrimonio  dell'amministrazione nel rispetto di quanto previsto
dall'articolo 6 della legge n. 300/70;
    f)  insufficiente  rendimento   nell'assolvimento   dei   compiti
assegnati, tenuto conto dei carichi di lavoro;
    g)  altre  violazioni  dei doveri di comportamento non ricompresi
specificamente  nelle  lettere  precedenti  da   cui   sia   derivato
disservizio  ovvero  danno  o pericolo per l'amministrazione, per gli
utenti o per terzi.
    L'importo delle ritenute per multa sara' introitato dal  bilancio
dell'amministrazione  e  destinato  ad attivita' sociali a favore dei
dipendenti.
    La sanzione  disciplinare  della  sospensione  dal  servizio  con
privazione  della  retribuzione  fino  a  un massimo di 10 giorni che
viene  comminata  dal  Segretario  Generale  si   applica   graduando
l'entita'  della  sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1,
per:
    a) recidiva nelle mancanze previste  dal  comma  4,  che  abbiano
comportato l'applicazione del massimo della multa;
    b) particolare gravita' delle mancanze previste al comma 4;
    c)  assenza  ingiustificata  dal  servizio  fino  a  10  giorni o
arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi,  l'entita'  della
sanzione  e'  determinata  in  relazione  alla  durata dell'assenza o
dell'abbandono  del  servizio,  al  disservizio  determinatosi,  alla
gravita'  della  violazione dei doveri del dipendente, agli eventuali
danni causati all'amministrazione, agli utenti o ai terzi;
    d) ingiustificato ritardo, fino a dieci giorni,  nel  raggiungere
la sede assegnata dall'amministrazione,
    e)  svolgimento  durante le assenze per malattia o infortunio, di
attivita' che ritardino il recupero psicofisico;
    f) testimonianza falsa o reticente ovvero rifiuto di testimoniare
in procedimenti disciplinari;
    g) comportamenti minacciosi, gravemente ingiuriosi, calunniosi  o
diffamatori  nei  confronti  di  altri  dipendenti, degli utenti o di
terzi;
    h) alterchi con ricorso a vie di fatto negli ambienti di  lavoro,
nei riguardi di altri dipendenti, di utenti o di terzi;
    i)  manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'Amministrazione,
fatte salve le  manifestazioni  di  liberta'  di  pensiero  ai  sensi
dell'art. 1 della legge n.300 del 1970;
    l)  atti  e  comportamenti,  ivi  comprese  le molestie sessuali,
lesivi della dignita' della persona;
    m)  violazione  di  doveri  di   comportamento   non   ricompresi
specificatamente   nelle  lettere  precedenti  da  cui  sia  comunque
derivato grave danno all'amministrazione, agli utenti o a terzi.
    La sanzione disciplinare  del  licenziamento  con  preavviso  che
viene  comminata  dalla Giunta Esecutiva si applica per violazioni di
gravita' tale da compromettere gravemente il rapporto di fiducia  con
l'amministrazione e da non consentire la prosecuzione del rapporto di
lavoro. Tra queste sono da ricomprendersi in ogni caso le seguenti:
    a)  recidiva  plurima,  per  almeno  tre  volte  nell'anno, nelle
mancanze previste nel comma 5 anche  se  di  diversa  natura,  ovvero
recidiva,  nel  biennio,  in  una  mancanza  tra  quelle previste nel
medesimo comma, che abbia comportato l'applicazione della sanzione di
dieci giorni di sospensione dal servizio e dalla retribuzione,  fatto
salvo quanto previsto al comma 7 lettera a);
    b)  occultamento  da  parte  del responsabile della custodia, del
controllo o della vigilanza,  di  fatti  e  circostanze  relativi  ad
illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni
di pertinenza dell'Amministrazione o ad essa affidati;
    c)  rifiuto  espresso  del  trasferimento  disposto  per motivate
esigenze di servizio;
    d) assenza ingiustificata ed arbitraria dal  servizio  per  oltre
dieci giorni lavorativi consecutivi;
    e)   persistente   insufficiente   rendimento   ovvero   atti   o
comportamenti  che  dimostrino  grave  inefficienza  del   dipendente
nell'adempimento  degli  obblighi di servizio, rispetto ai carichi di
lavoro;
    f) responsabilita' penale,  risultante  da  condanna  passata  in
giudicato,  per  delitti  commessi  fuori  dal  servizio  e  pur  non
attinenti in via diretta al rapporto di lavoro, ma che  per  la  loro
specifica  gravita'  non  siano  compatibili  con la prosecuzione del
rapporto.
    La sanzione disciplinare del licenziamento  senza  preavviso  che
viene  comminata  dalla Giunta Esecutiva si applica per infrazioni di
gravita' tale dei doveri di comportamento,  anche  nei  confronti  di
terzi  da  compromettere  irreparabilmente il rapporto di fiducia con
l'amministrazione  e  da  non  consentire  la  prosecuzione,  neanche
provvisoria,  del  rapporto  di lavoro. In particolare la sanzione si
applica nelle seguenti fattispecie:
    a) recidiva nella responsabilita' di alterchi negli  ambienti  di
lavoro  con  ricorso  a  vie di fatto nei confronti di superiori o di
altri dipendenti ovvero di terzi, anche per motivi non  attinenti  al
servizio;
    b)  accertamento  che  l'impiego  e' stato conseguito mediante la
produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti;
    c) condanna passata in giudicato:
    1) per i delitti di cui all'art. 15, comma 1, lettere a), b), c),
d), e) ed f)  della  legge  19  marzo  1990,  n.  55,  modificata  ed
integrata dall'art. 1, comma 1, della legge 18 gennaio 1992, n.16;
    2) per gravi delitti commessi in servizio;
    d)  condanna  passata  in  giudicato quando dalla stessa consegua
l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.
    Il procedimento disciplinare, ai sensi dell'art. 38 comma 2, deve
essere avviato anche nel caso in cui sia  connesso  con  procedimento
penale e rimane sospeso fino alla sentenza definitiva. La sospensione
e'   disposta   anche   ove  la  connessione  emerga  nel  corso  del
procedimento  disciplinare.   Qualora   l'amministrazione   venga   a
conoscenza   dei   fatti  che  possono  dar  luogo  ad  una  sanzione
disciplinare solo a seguito della sentenza definitiva di condanna, il
procedimento disciplinare e' avviato nei termini  previsti  dall'art.
38 comma 2, dalla data di conoscenza della sentenza.
    Il  procedimento  disciplinare  sospeso  ai  sensi del comma 8 e'
riattivato entro 180 giorni  da  quando  l'amministrazione  ha  avuto
notizia della sentenza definitiva.
    Al  codice  disciplinare di cui al presente articolo, deve essere
data la massima  pubblicita'  mediante  affissione  in  luogo  idoneo
accessibile   e   visibile  a  tutti  i  dipendenti.  Tale  forma  di
pubblicita' e' tassativa e non puo' essere sostituita con  altre.  Il
codice di cui al presente comma deve essere pubblicato tassativamente
entro  15  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del presente
contratto e si attua dai  quindicesimo  giorno  successivo  a  quello
dell'affissione.