Art. 40
     Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare
    L'Amministrazione,  laddove  riscontri la necessita' di espletare
accertamenti su fatti addebitati al dipendente a titolo di infrazione
disciplinare punibili con la sanzione della sospensione dal lavoro  e
dalla   retribuzione,  puo'  disporre,  nel  corso  del  procedimento
disciplinare, l'allontanamento  dal  lavoro  del  dipendente  per  un
periodo  di  tempo non superiore a 30 giorni, con conservazione della
retribuzione.
    Quando il procedimento disciplinare si conclude con  la  sanzione
disciplinare  della  sospensione  dal  lavoro  con  privazione  della
retribuzione, il periodo dell'allontanamento cautelativo deve  essere
computato   nella   sanzione,  ferma  restando  la  privazione  della
retribuzione limitata agli effettivi giorni di sospensione irrogati.
    Il  periodo  trascorso  in  allontanamento  cautelativo,  escluso
quello  computato  come  sospensione  dal  lavoro, e' valutabile agli
effetti dell'anzianita' di servizio.