Art. 41
        Sospensione cautelare in caso di procedimento penale
    Il  dipendente  che  sia  colpito  da  misura  restrittiva  della
liberta' personale e' sospeso d'ufficio dal servizio  con  privazione
della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o comunque
dello stato restrittivo della liberta'.
    Il  dipendente  puo'  essere  sospeso dal servizio con privazione
della  retribuzione  anche  nel  caso  in  cui  venga  sottoposto   a
procedimento  penale  che  non comporti la restrizione della liberta'
personale, qualora egli sia  stato  rinviato  a  giudizio  per  fatti
direttamente  attinenti  al  rapporto  di lavoro o, comunque, tali da
comportare, se accertati, l'applicazione della sanzione  disciplinare
del licenziamento ai sensi dell'art. 39 commi 6 e 7.
    L'amministrazione, cessato lo stato di restrizione della liberta'
personale di cui al comma 1,
    puo'  prolungare  il  periodo  di sospensione del dipendente fino
alla sentenza definitiva, alle
    medesime condizioni di cui al comma 2.  Resta fermo l'obbligo  di
sospensione  nei  casi previsti dall'art. 15, comma 1, della legge 19
marzo 1990, n. 55, come sostituito dall'art. 1, comma 1, della  legge
18 gennaio 1992, n. 16.
    Nei casi previsti dai commi precedenti si applica quanto previsto
in  tema  di  rapporti  tra  procedimento disciplinare e procedimento
penale dall'art. 39 commi 8 e 9.
    Al dipendente sospeso dal servizio ai sensi del presente articolo
sono corrisposti un'indennita' pari al 50% della  retribuzione  fissa
mensile  e  l'assegno  per  il  nucleo  familiare, ove spettante, con
esclusione di ogni compenso accessorio, comunque denominato, anche se
pensionabile.
    In caso di sentenza definitiva di assoluzione  o  proscioglimento
con formula piena la sospensione e' revocata e quanto corrisposto nel
periodo  di  sospensione  cautelare  a  titolo di assegno alimentare,
viene conguagliato con quanto sarebbe stato dovuto al  lavoratore  se
fosse rimasto in servizio.
    Quando vi sia stata sospensione cautelare dal servizio a causa di
procedimento  penale,  la stessa conserva efficacia, se non revocata,
per un periodo di tempo comunque non superiore a 5 anni. Decorso tale
termine  la  sospensione  cautelare  e'  revocata  di  diritto  e  il
dipendente  e'  riammesso  in  servizio. Il procedimento disciplinare
rimane, comunque, sospeso sino all'esito del procedimento penale.