Art. 42
              Aggiornamento e formazione del personale
    Le  parti  individuano nella formazione un fondamentale strumento
di  aggiornamento  e  di  crescita  professionale  del  personale  in
servizio e di inserimento nei processi organizzativi del personale di
nuova  assunzione,  al  fine  di  promuovere  lo sviluppo del sistema
organizzativo anche attraverso piu' alti livelli di preparazione e di
consapevolezza del personale rispetto  agli  obiettivi  strategici  e
produttivi  da  perseguire  per  il  buon andamento e l'imparzialita'
dell'azione amministrativa.
    L'Ente, d'intesa con le OO.SS., nell'ambito dei propri  obiettivi
di  sviluppo  e  ai  fini  del  costante miglioramento dei livelli di
produttivita',   di   efficienza   e   di    efficacia    dell'azione
amministrativa  e  gestionale,  nonche'  della qualita' del servizio,
organizza,  anche  in  collaborazione  con  la  Scuola  Superiore  di
Pubblica  Amministrazione  o  con  altri soggetti pubblici o societa'
specializzate del settore, corsi di formazione di contenuto  generale
ovvero mirato su specifiche materie.
    I  corsi  di formazione utilizzano anche esperienze significative
di casi  pratici  e  di  corretta  gestione  e  sono  finalizzati  al
raggiungimento  dell'efficacia  del processo produttivo e dei servizi
istituzionali, limitando l'apporto nozionistico e teorico.
    La formazione  del  personale  di  nuova  assunzione  si  svolge,
mediante  corsi  teorico-pratici,  di  intensita' e durata rapportate
alle mansioni da svolgere, in base  a  specifici  programmi  definiti
dalla stessa amministrazione sentite le organizzazioni sindacali.
    I   programmi  dei  corsi  di  aggiornamento  professionale  sono
definiti  dall'amministrazione  che  ne  informa  preventivamente  le
organizzazioni  sindacali  aziendali.  I  programmi  dovranno  tenere
conto:
    a) della normativa vigente da applicare;
    b)   delle   caratteristiche   tecnologiche    e    organizzative
dell'ambiente    di    lavoro    e   delle   innovazioni   introdotte
nell'organizzazione del lavoro;
    c) dell'obiettivo di far conseguire agli operatori il  piu'  alto
grado  di  operativita'  e  autonomia  in  relazione alle funzioni da
svolgere,  nella  prospettiva  della   elevazione   delle   capacita'
professionali  del  personale e del miglioramento della funzionalita'
del sistema.
    L'Ente,  in  base  alle  esigenze   tecniche,   organizzative   e
produttive dei vari uffici, nonche' di riqualificazione professionale
del personale proveniente da amministrazioni e profili diversi, sulla
base   di   criteri  generali  definiti  in  sede  di  contrattazione
decentrata, individua  i  dipendenti  che  parteciperanno  ai  corsi,
tenendo  conto  anche  delle  attitudini  personali  e  culturali dei
lavoratori e garantendo a tutti pari opportunita' di partecipazione.
    Il  dipendente  e'  tenuto  a partecipare ai corsi di formazione,
aggiornamento o specializzazione professionale.
    La partecipazione del personale a corsi per i quali  e'  previsto
il superamento di prove finale - sulla base di criteri predeterminati
dalla  Giunta  Esecutiva, che saranno oggetto di apposita informativa
con le OO.SS. - costituisce elemento di  valutazione  ai  fini  dello
sviluppo  di  carriera.  In  ogni  caso la proficua partecipazione ai
corsi di formazione  costituisce  elemento  di  valutazione  ai  fini
dell'attribuzione  di  funzioni comportanti maggiori responsabilita',
all'interno della qualifica posseduta.
    Il personale che partecipa ai corsi di formazione e'  considerato
in servizio a tutti gli effetti.
    I  relativi  oneri  sono a carico dell'amministrazione.   I corsi
sono  tenuti  di  norma  durante  l'orario  di  lavoro  ed  in   casi
eccezionali, anche al di fuori dell'orario di lavoro. Qualora i corsi
si  svolgano  fuori  sede comportano, sussistendone i presupposti, il
trattamento di missione e il rimborso delle spese di viaggio.