Art. 42 Aggiornamento e formazione del personale Le parti individuano nella formazione un fondamentale strumento di aggiornamento e di crescita professionale del personale in servizio e di inserimento nei processi organizzativi del personale di nuova assunzione, al fine di promuovere lo sviluppo del sistema organizzativo anche attraverso piu' alti livelli di preparazione e di consapevolezza del personale rispetto agli obiettivi strategici e produttivi da perseguire per il buon andamento e l'imparzialita' dell'azione amministrativa. L'Ente, d'intesa con le OO.SS., nell'ambito dei propri obiettivi di sviluppo e ai fini del costante miglioramento dei livelli di produttivita', di efficienza e di efficacia dell'azione amministrativa e gestionale, nonche' della qualita' del servizio, organizza, anche in collaborazione con la Scuola Superiore di Pubblica Amministrazione o con altri soggetti pubblici o societa' specializzate del settore, corsi di formazione di contenuto generale ovvero mirato su specifiche materie. I corsi di formazione utilizzano anche esperienze significative di casi pratici e di corretta gestione e sono finalizzati al raggiungimento dell'efficacia del processo produttivo e dei servizi istituzionali, limitando l'apporto nozionistico e teorico. La formazione del personale di nuova assunzione si svolge, mediante corsi teorico-pratici, di intensita' e durata rapportate alle mansioni da svolgere, in base a specifici programmi definiti dalla stessa amministrazione sentite le organizzazioni sindacali. I programmi dei corsi di aggiornamento professionale sono definiti dall'amministrazione che ne informa preventivamente le organizzazioni sindacali aziendali. I programmi dovranno tenere conto: a) della normativa vigente da applicare; b) delle caratteristiche tecnologiche e organizzative dell'ambiente di lavoro e delle innovazioni introdotte nell'organizzazione del lavoro; c) dell'obiettivo di far conseguire agli operatori il piu' alto grado di operativita' e autonomia in relazione alle funzioni da svolgere, nella prospettiva della elevazione delle capacita' professionali del personale e del miglioramento della funzionalita' del sistema. L'Ente, in base alle esigenze tecniche, organizzative e produttive dei vari uffici, nonche' di riqualificazione professionale del personale proveniente da amministrazioni e profili diversi, sulla base di criteri generali definiti in sede di contrattazione decentrata, individua i dipendenti che parteciperanno ai corsi, tenendo conto anche delle attitudini personali e culturali dei lavoratori e garantendo a tutti pari opportunita' di partecipazione. Il dipendente e' tenuto a partecipare ai corsi di formazione, aggiornamento o specializzazione professionale. La partecipazione del personale a corsi per i quali e' previsto il superamento di prove finale - sulla base di criteri predeterminati dalla Giunta Esecutiva, che saranno oggetto di apposita informativa con le OO.SS. - costituisce elemento di valutazione ai fini dello sviluppo di carriera. In ogni caso la proficua partecipazione ai corsi di formazione costituisce elemento di valutazione ai fini dell'attribuzione di funzioni comportanti maggiori responsabilita', all'interno della qualifica posseduta. Il personale che partecipa ai corsi di formazione e' considerato in servizio a tutti gli effetti. I relativi oneri sono a carico dell'amministrazione. I corsi sono tenuti di norma durante l'orario di lavoro ed in casi eccezionali, anche al di fuori dell'orario di lavoro. Qualora i corsi si svolgano fuori sede comportano, sussistendone i presupposti, il trattamento di missione e il rimborso delle spese di viaggio.