Art. 44
          Personale con qualifica ad personam di ispettore
       generale e direttore di divisione ex art. 15, comma 9,
                      Legge 9 marzo 1989, n. 88
    Il  personale  con  qualifica ad personam di ispettore generale e
direttore di divisione oltre alle eventuali funzioni di cui  all'art.
15,  comma  2,  legge  88/89, puo' assolvere funzioni di direzione di
uffici di particolare rilevanza non riservati al  dirigente,  nonche'
funzioni tecnico sportive e tecnico organizzative comportanti elevati
livelli di professionalita', autonomia e responsabilita'.
    Previa  informativa alle OO.SS., il solo personale con compiti di
natura tecnico-sportiva potra' eventualmente stipulare  contratti  di
lavoro  autonomo  con  le  F.S.N. previe dimissioni dal servizio, con
diritto, a domanda, (al termine della prestazione) di riassunzione in
servizio nella stessa posizione ricoperta al momento delle dimissioni
con provvedimento della Giunta Esecutiva.
    Gli stipendi iniziali lordi per il  personale  con  qualifica  di
ispettore  generale  e  direttore  di.divisione  ex art. 15, comma 9,
Legge 9 marzo 1989, n. 88 sono incrementati a regime nelle misure  di
cui all'art. 48.
    Gli  incrementi  contrattuali di cui all'art. 48 commi 1 e 2, non
comportano il riassorbimento degli assegni ad personam  eventualmente
attribuiti  a  seguito  di inquadramento nella specifica posizione di
ispettore generale e direttore di divisione.
    Le classi di  stipendio  e  gli  aumenti  periodici  biennali  in
godimento  cessano  di  essere  corrisposti  dal  1 dicembre 1995. Il
valore degli aumenti biennali in godimento al 30 novembre  1995,  con
l'aggiunta  della valutazione economica dei ratei di aumento biennali
maturati alla stessa data, costituisce la retribuzione individuale di
anzianita'.  Tale  valutazione  si  effettua   con   riferimento   al
trattamento  stipendiale  derivante  dall'applicazione  dell'art.  5,
comma 1, del DL 24 novembre 1990, n.  344  convertito  con  legge  23
gennaio  1991,  n.  21  ed ai valori percentuali dei relativi aumenti
biennali.
    Il compenso di cui all'art. 4 della legge 17 aprile 1984, n. 79 e
successive   modificazioni   ed    integrazioni    resta    acquisito
nell'ammontare  spettante alla data di entrata in vigore del presente
contratto come assegno personale non riassorbibile.
    In considerazione della specifica rilevanza del personale di  cui
al   presente  articolo  nell'ambito  delle  peculiarita'  dell'Ente,
riconosciute  dalla  legge  138/92,  e'  costituita  una  Commissione
composta  da rappresentanti del CONI e da rappresentanti delle OO.SS.
firmatarie del presente contratto  con  il  compito  di  definire  le
posizioni  funzionali  e  le  relative  indennita' di detto personale
nell'ambito di specifica area.
    La   Commissione   inizia  i  lavori  entro  venti  giorni  dalla
sottoscrizione del presente contratto.