Art. 44 Personale con qualifica ad personam di ispettore generale e direttore di divisione ex art. 15, comma 9, Legge 9 marzo 1989, n. 88 Il personale con qualifica ad personam di ispettore generale e direttore di divisione oltre alle eventuali funzioni di cui all'art. 15, comma 2, legge 88/89, puo' assolvere funzioni di direzione di uffici di particolare rilevanza non riservati al dirigente, nonche' funzioni tecnico sportive e tecnico organizzative comportanti elevati livelli di professionalita', autonomia e responsabilita'. Previa informativa alle OO.SS., il solo personale con compiti di natura tecnico-sportiva potra' eventualmente stipulare contratti di lavoro autonomo con le F.S.N. previe dimissioni dal servizio, con diritto, a domanda, (al termine della prestazione) di riassunzione in servizio nella stessa posizione ricoperta al momento delle dimissioni con provvedimento della Giunta Esecutiva. Gli stipendi iniziali lordi per il personale con qualifica di ispettore generale e direttore di.divisione ex art. 15, comma 9, Legge 9 marzo 1989, n. 88 sono incrementati a regime nelle misure di cui all'art. 48. Gli incrementi contrattuali di cui all'art. 48 commi 1 e 2, non comportano il riassorbimento degli assegni ad personam eventualmente attribuiti a seguito di inquadramento nella specifica posizione di ispettore generale e direttore di divisione. Le classi di stipendio e gli aumenti periodici biennali in godimento cessano di essere corrisposti dal 1 dicembre 1995. Il valore degli aumenti biennali in godimento al 30 novembre 1995, con l'aggiunta della valutazione economica dei ratei di aumento biennali maturati alla stessa data, costituisce la retribuzione individuale di anzianita'. Tale valutazione si effettua con riferimento al trattamento stipendiale derivante dall'applicazione dell'art. 5, comma 1, del DL 24 novembre 1990, n. 344 convertito con legge 23 gennaio 1991, n. 21 ed ai valori percentuali dei relativi aumenti biennali. Il compenso di cui all'art. 4 della legge 17 aprile 1984, n. 79 e successive modificazioni ed integrazioni resta acquisito nell'ammontare spettante alla data di entrata in vigore del presente contratto come assegno personale non riassorbibile. In considerazione della specifica rilevanza del personale di cui al presente articolo nell'ambito delle peculiarita' dell'Ente, riconosciute dalla legge 138/92, e' costituita una Commissione composta da rappresentanti del CONI e da rappresentanti delle OO.SS. firmatarie del presente contratto con il compito di definire le posizioni funzionali e le relative indennita' di detto personale nell'ambito di specifica area. La Commissione inizia i lavori entro venti giorni dalla sottoscrizione del presente contratto.