Art. 49 Effetti dei nuovi stipendi Le misure degli stipendi risultanti dalla compiuta applicazione del presente contratto hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul compenso per il lavoro straordinario, sull'indennita' di turno, sui trattamenti di quiescenza e di previdenza, sull'indennita' corrisposta a titolo di assegno alimentare, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali e assistenziali e altri contributi e sulle indennita' di fine rapporto.