Art. 49
                     Effetti dei nuovi stipendi
    Le  misure  degli stipendi risultanti dalla compiuta applicazione
del presente contratto hanno effetto  sulla  tredicesima  mensilita',
sul  compenso  per il lavoro straordinario, sull'indennita' di turno,
sui  trattamenti  di  quiescenza  e  di  previdenza,  sull'indennita'
corrisposta  a  titolo  di  assegno alimentare, sull'equo indennizzo,
sulle ritenute previdenziali e assistenziali  e  altri  contributi  e
sulle indennita' di fine rapporto.