Art. 50
                         Indennita' di Legge
    Continuano   ad  essere  corrisposte  le  indennita'  di  rischio
previste dalle leggi 27 ottobre 1988 n. 460, 9 aprile 1953 n.  310  e
dal  D.P.R.  5  maggio 1975 n.  146 e l'indennita' di mansione di cui
alla legge 3 giugno 1971 n. 397 per i centralinisti ciechi.