Art. 50 Indennita' di Legge Continuano ad essere corrisposte le indennita' di rischio previste dalle leggi 27 ottobre 1988 n. 460, 9 aprile 1953 n. 310 e dal D.P.R. 5 maggio 1975 n. 146 e l'indennita' di mansione di cui alla legge 3 giugno 1971 n. 397 per i centralinisti ciechi.