Art. 54
          Finanziamento del trattamento accessorio e delle
        nuove posizioni economiche contrattuali. Istituzione
                       del Fondo incentivante.
    Per l'anno 1995 al finanziamento del trattamento accessorio della
retribuzione   si   provvede   mediante   l'utilizzo   delle  risorse
individuate  con  l'accordo  sindacale  in  materia  di   trattamenti
integrativi  e prestazioni di lavoro straordinario e turni per l'anno
1994 del 27.4.94.
    A valere per l'anno 1996 e' costituito un fondo di incentivazione
alimentato dalle somme di cui all'art.   12, comma 2  del  D.P.R.  13
gennaio   1990,   n.  43,  relative  al  personale  delle  qualifiche
funzionali dalla III alla IX e delle qualifiche derivate ex art.  15,
comma 9, legge 9 marzo 1989, n. 88 ed in particolare da:
    a)  l'ammontare  delle  spese  sostenute per lavoro straordinario
nell'anno 1993, rivalutate del 6%
    b) l'ammontare delle spese sostenute per turni diurni  e  festivi
nell'anno 1993, rivalutate del 6%
    c) una quota del monte salari del 1993 pari all'1,45%;
    d)  l'ammontare dei compensi incentivanti erogati per l'anno 1993
ex art. 13 lett. a) D.P.R. 43/90, rivalutati del 6%;
    e) l'ammontare dei compensi per indennita' ex art. 13 lett. c)  e
d)  DPR  43/90  e  per  indennita' ex art.   15, comma 2 legge 88/89,
rivalutati del 6%;
    Le risorse di cui al comma 2 sono utilizzate per:
    a) l'erogazione dei compensi per lavoro  straordinario  e  turni.
Per  la  parte  relativa  allo  straordinario le risorse subiscono la
riduzione del 5% di cui all'art. 21, comma 4, della legge 23/12/1994,
n. 724 e va ad incrementare i compensi incentivanti;
    b) il finanziamento degli oneri derivanti dall'attribuzione delle
indennita' di cui agli artt. 8, 9 e 51  nelle  categorie  di  Quadro,
Impiegato   ed   Operatore   e   dall'inquadramento  nelle  posizioni
economiche differenziali di Quadro 1, Impiegato 1 ed Operatore  1  di
cui  all'art.  53  per  un  importo  complessivo  non  inferiore a L.
2.747.887.590.
    c) il finanziamento dei  compensi  gia''  previsti  dall'art.  13
lett.  c)  e  d)  DPR  43/90,  per specifiche responsabilita', oneri,
rischi  o  disagi  di  particolare  rilevanza,  ripartendole  tra  il
personale  in  base  alle  qualifiche funzionali di provenienza e dei
compensi di cui al 2 comma  dell'art.  15  della  legge  88/89,  gia'
erogate  al  personale  dell'VIII  e  IX  qualifica  funzionale ed al
personale con qualifica ad personam di Ispettore Generale e Direttore
di Divisione nelle misure vigenti nel precedente ordinamento.
    Le misure mensili corrisposte sono ridotte  di  un  ventiseiesimo
per  ogni  giornata  lavorativa di assenza se l'orario settimanale e'
articolato su 6 giornate e di un ventiduesimo se l'orario settimanale
e' articolato su 5 giornate.
    d)   l'erogazione  dei  compensi  incentivanti  e  per  eventuali
anticipazioni in acconto.
    La ripartizione dei compensi  sara'  effettuata  con  criteri  da
definire con le OO.SS. che tengano conto della realizzazione di piani
di  lavoro  stabiliti dai Dirigenti delle U.O. e della valorizzazione
delle capacita' dei dipendenti e del loro  contributo  all'efficienza
ed all'attuazione delle finalita' istituzionali dell'Ente.
    La  definizione  dei  criteri  e'  riferita  alla  qualita' della
prestazione individuale  ed  e'  effettuata  sulla  base  di  criteri
selettivi da concordare con le OO.SS.
    Nel  periodo di vigenza contrattuale, in caso di mancato utilizzo
delle risorse destinate al finanziamento degli  oneri  di  cui  al  3
comma lett.  b), l'ammontare delle risorse stesse verra' riutilizzato
nell'ambito dei compensi incentivanti.