Art. 54 Finanziamento del trattamento accessorio e delle nuove posizioni economiche contrattuali. Istituzione del Fondo incentivante. Per l'anno 1995 al finanziamento del trattamento accessorio della retribuzione si provvede mediante l'utilizzo delle risorse individuate con l'accordo sindacale in materia di trattamenti integrativi e prestazioni di lavoro straordinario e turni per l'anno 1994 del 27.4.94. A valere per l'anno 1996 e' costituito un fondo di incentivazione alimentato dalle somme di cui all'art. 12, comma 2 del D.P.R. 13 gennaio 1990, n. 43, relative al personale delle qualifiche funzionali dalla III alla IX e delle qualifiche derivate ex art. 15, comma 9, legge 9 marzo 1989, n. 88 ed in particolare da: a) l'ammontare delle spese sostenute per lavoro straordinario nell'anno 1993, rivalutate del 6% b) l'ammontare delle spese sostenute per turni diurni e festivi nell'anno 1993, rivalutate del 6% c) una quota del monte salari del 1993 pari all'1,45%; d) l'ammontare dei compensi incentivanti erogati per l'anno 1993 ex art. 13 lett. a) D.P.R. 43/90, rivalutati del 6%; e) l'ammontare dei compensi per indennita' ex art. 13 lett. c) e d) DPR 43/90 e per indennita' ex art. 15, comma 2 legge 88/89, rivalutati del 6%; Le risorse di cui al comma 2 sono utilizzate per: a) l'erogazione dei compensi per lavoro straordinario e turni. Per la parte relativa allo straordinario le risorse subiscono la riduzione del 5% di cui all'art. 21, comma 4, della legge 23/12/1994, n. 724 e va ad incrementare i compensi incentivanti; b) il finanziamento degli oneri derivanti dall'attribuzione delle indennita' di cui agli artt. 8, 9 e 51 nelle categorie di Quadro, Impiegato ed Operatore e dall'inquadramento nelle posizioni economiche differenziali di Quadro 1, Impiegato 1 ed Operatore 1 di cui all'art. 53 per un importo complessivo non inferiore a L. 2.747.887.590. c) il finanziamento dei compensi gia'' previsti dall'art. 13 lett. c) e d) DPR 43/90, per specifiche responsabilita', oneri, rischi o disagi di particolare rilevanza, ripartendole tra il personale in base alle qualifiche funzionali di provenienza e dei compensi di cui al 2 comma dell'art. 15 della legge 88/89, gia' erogate al personale dell'VIII e IX qualifica funzionale ed al personale con qualifica ad personam di Ispettore Generale e Direttore di Divisione nelle misure vigenti nel precedente ordinamento. Le misure mensili corrisposte sono ridotte di un ventiseiesimo per ogni giornata lavorativa di assenza se l'orario settimanale e' articolato su 6 giornate e di un ventiduesimo se l'orario settimanale e' articolato su 5 giornate. d) l'erogazione dei compensi incentivanti e per eventuali anticipazioni in acconto. La ripartizione dei compensi sara' effettuata con criteri da definire con le OO.SS. che tengano conto della realizzazione di piani di lavoro stabiliti dai Dirigenti delle U.O. e della valorizzazione delle capacita' dei dipendenti e del loro contributo all'efficienza ed all'attuazione delle finalita' istituzionali dell'Ente. La definizione dei criteri e' riferita alla qualita' della prestazione individuale ed e' effettuata sulla base di criteri selettivi da concordare con le OO.SS. Nel periodo di vigenza contrattuale, in caso di mancato utilizzo delle risorse destinate al finanziamento degli oneri di cui al 3 comma lett. b), l'ammontare delle risorse stesse verra' riutilizzato nell'ambito dei compensi incentivanti.