Art. 57 Compensi per progetti speciali. Istituzione Fondo per la produttivita' L'erogazione dei compensi e' subordinata all'individuazione di progetti speciali da programmare, sulla base di circolari esplicative dell'Amministrazione, da parte delle U.O. Nell'ambito della validita' economica del presente contratto i compensi vengono erogati sulla base dei criteri connessi all'accordo sindacale del 27 aprile 1994 di cui all'articolo 54, comma 1. Per eventuali contestazioni sulle valutazioni dei dipendenti e' ammesso ricorso al Segretario Generale. A valere per l'anno 1996 e' costituito un Fondo per la produttivita' preordinato all'erogazione di trattamenti accessori volti a favorire l'elaborazione e la realizzazione di progetti speciali e altre iniziative nell'ambito delle disponibilita' indicate dall'art. 1, 11 comma della legge 138/92. La misura dei compensi e' determinata sulla base di criteri selettivi stabiliti d'intesa con le OO.SS.