Art. 57
                   Compensi per progetti speciali.
               Istituzione Fondo per la produttivita'
    L'erogazione  dei  compensi  e' subordinata all'individuazione di
progetti speciali da programmare, sulla base di circolari esplicative
dell'Amministrazione, da parte delle U.O.
    Nell'ambito della validita' economica del  presente  contratto  i
compensi  vengono erogati sulla base dei criteri connessi all'accordo
sindacale del 27 aprile 1994 di cui all'articolo 54, comma 1.
    Per eventuali contestazioni sulle valutazioni dei  dipendenti  e'
ammesso ricorso al Segretario Generale.
    A   valere  per  l'anno  1996  e'  costituito  un  Fondo  per  la
produttivita' preordinato  all'erogazione  di  trattamenti  accessori
volti  a  favorire  l'elaborazione  e  la  realizzazione  di progetti
speciali e altre iniziative nell'ambito delle disponibilita' indicate
dall'art. 1, 11 comma della legge 138/92.
    La misura dei compensi  e'  determinata  sulla  base  di  criteri
selettivi stabiliti d'intesa con le OO.SS.