Art. 58 Fondo di previdenza In attesa della definizione del quadro normativo di riferimento per l'attuazione del D.L.vo 21 aprile 93, n. 124, l'Ente provvedera' sentite le OO.SS., all'adeguamento con effetto dall'1/1/95, in relazione a quanto previsto dall'art. 15 della legge 23/12/94 n. 724, delle norme che in atto disciplinano tali fondi. E' consentita, a domanda, l'iscrizione al fondo integrativo del personale non iscritto al fondo in quanto proveniente nell'Ente per mobilita' o assunto successivamente alla data di entrata in vigore della l. 20 marzo 1975, n. 70 ma anteriormente all'entrata in vigore del decreto l.vo 21 aprile 1993, n. 124 in attuazione a quanto disposto dall'art. 18 comma 9 dello stesso decreto. L'Ente e le OO.SS. si impegnano ad incontrarsi, per esaminare le problematiche relative ad una piu' organica revisione delle normative regolamentari al fine di assicurare l'effettiva funzione integrativa dei fondi stessi, nonche' l'eventuale attuazione dell'istituto della previdenza complementare.