Art. 58
                         Fondo di previdenza
    In  attesa  della definizione del quadro normativo di riferimento
per l'attuazione del D.L.vo 21 aprile 93, n. 124, l'Ente  provvedera'
sentite  le  OO.SS.,  all'adeguamento  con  effetto  dall'1/1/95,  in
relazione a quanto previsto dall'art.  15  della  legge  23/12/94  n.
724, delle norme che in atto disciplinano tali fondi.
    E'  consentita,  a domanda, l'iscrizione al fondo integrativo del
personale non iscritto al fondo in quanto proveniente  nell'Ente  per
mobilita'  o  assunto  successivamente alla data di entrata in vigore
della l. 20 marzo 1975, n. 70 ma anteriormente all'entrata in  vigore
del  decreto  l.vo  21  aprile  1993,  n.  124 in attuazione a quanto
disposto dall'art. 18 comma 9 dello stesso decreto.
    L'Ente e le OO.SS. si impegnano ad incontrarsi, per esaminare  le
problematiche relative ad una piu' organica revisione delle normative
regolamentari  al fine di assicurare l'effettiva funzione integrativa
dei fondi stessi, nonche' l'eventuale attuazione dell'istituto  della
previdenza complementare.