Art. 62
   Igiene e sicurezza sul lavoro e Rappresentante per la sicurezza
    L'Ente,  riconosciuta  la priorita' della tutela della salute dei
dipendenti e della igiene e  sicurezza  sul  lavoro  all'interno  dei
processi produttivi, si impegna ad adottare idonee iniziative volte a
garantire  l'applicazione  della  regolamentazione  comunitaria  e di
tutte le norme vigenti in materia, tenendo conto in particolare delle
misure atte a tutelare la salubrita' e sicurezza  degli  ambienti  di
lavoro   e   degli   impianti   e   la   prevenzione  delle  malattie
professionali.
    In ottemperanza alla direttiva C.E.E. n. 89/301  del  12/6/89  il
personale  addetto  in via esclusiva all'uso dei video terminali deve
essere adibito ad  attivita'  lavorative  di  diverso  contenuto  per
periodi, non cumulabili, di dieci minuti per ogni ora di lavoro.
    In  ogni  caso,  almeno  nei  primi  tre  mesi  di gravidanza, le
lavoratrici non possono essere adibite ai video terminali.
    Con particolare  attenzione  alla  fisiologia  femminile,  l'Ente
tutelera'  in  modo  specifico la salute delle lavoratrici durante il
periodo di gestazione, allontanandole dai lavori faticosi, pericolosi
ed insalubri.
    Al fine di predisporre le misure idonee a tutelare  la  salute  e
l'integrita'  psico-fisica  dei  dipendenti,  l'Ente,  assumendosi il
relativo onere:
    a)  predisporra'  per  le  attivita'  esposte  a  rischio   anche
derivante  dall'uso  continuo di video terminali, visite preventive e
controlli periodici tramite le  UU.SS.LL.    e  gli  altri  organismi
pubblici  a  cio' preposti dalle vigenti disposizioni, cui sono anche
demandati collaudi e verifiche di macchinari, impianti e strutture;
    b) fornira' tutte le indicazioni atte ad una efficace prevenzione
ed  attuera'  interventi   specifici   e   tempestivi   idonei   alla
eliminazione dei fattori di rischio;
    c)  provvedera'  ad istituire ai sensi della normativa in materia
di igiene e sicurezza sul lavoro, posti di pronta  assistenza  medica
onde  assicurare  ai  dipendenti  la  possibilita' di avvalessi di un
adeguato supporto sanitario.
    Al  fine  di  garantire  una   equilibrata   partecipazione   dei
dipendenti  e,  per  essi,  dei  loro  rappresentanti,  finalizzata a
conoscere adeguatamente ed a sostenere l'attivita' dell'Ente  per  la
tutela  della  sicurezza fisica e della salute dei lavoratori durante
il  lavoro,  le  parti  affidano  alla  Commissione  paritetica   per
l'ambiente  e  la  sicurezza il perseguimento degli obiettivi volti a
garantire, a norma dell'art. 9 della l. 300/70,  il  controllo  dello
stato  di  applicazione della vigente normativa di legge ed aziendale
in materia di ambiente,  ergonomia,  sicurezza,  igiene  del  lavoro,
barriere architettoniche, proponendo idonee iniziative a tutela della
salute, del benessere e dell'integrita' fisica dei dipendenti.
    Il  D.Lgs.  19  settembre 1994, n. 626 al Capo V, artt.  18, 19 e
20, ha introdotto specifiche forme di "consultazione e partecipazione
dei lavoratori" che per vari aspetti riguardano  la  sicurezza  e  la
protezione  della  salute  negli  ambienti  di  lavoro prevedendo, in
particolare,  la  figura  del  "Rappresentante  per  la  sicurezza" e
disciplinandone  le  attribuzioni  e  le  modalita'  elettive  o   di
designazione.
    Si  conviene  che  la  predetta  materia venga disciplinata da un
apposito accordo quadro valevole per tutti i dipendenti e le autonome
separate  Aree  di  contrattazione  del   personale   con   qualifica
dirigenziale e professionale.
    Poiche'  la  materia in questione assume una valenza generale per
tutti i pubblici dipendenti, si  ritiene  di  recepire  la  normativa
quadro  che  sara'  introdotta  nel  comparto degli Enti Pubblici non
economici.