Art. 62 Igiene e sicurezza sul lavoro e Rappresentante per la sicurezza L'Ente, riconosciuta la priorita' della tutela della salute dei dipendenti e della igiene e sicurezza sul lavoro all'interno dei processi produttivi, si impegna ad adottare idonee iniziative volte a garantire l'applicazione della regolamentazione comunitaria e di tutte le norme vigenti in materia, tenendo conto in particolare delle misure atte a tutelare la salubrita' e sicurezza degli ambienti di lavoro e degli impianti e la prevenzione delle malattie professionali. In ottemperanza alla direttiva C.E.E. n. 89/301 del 12/6/89 il personale addetto in via esclusiva all'uso dei video terminali deve essere adibito ad attivita' lavorative di diverso contenuto per periodi, non cumulabili, di dieci minuti per ogni ora di lavoro. In ogni caso, almeno nei primi tre mesi di gravidanza, le lavoratrici non possono essere adibite ai video terminali. Con particolare attenzione alla fisiologia femminile, l'Ente tutelera' in modo specifico la salute delle lavoratrici durante il periodo di gestazione, allontanandole dai lavori faticosi, pericolosi ed insalubri. Al fine di predisporre le misure idonee a tutelare la salute e l'integrita' psico-fisica dei dipendenti, l'Ente, assumendosi il relativo onere: a) predisporra' per le attivita' esposte a rischio anche derivante dall'uso continuo di video terminali, visite preventive e controlli periodici tramite le UU.SS.LL. e gli altri organismi pubblici a cio' preposti dalle vigenti disposizioni, cui sono anche demandati collaudi e verifiche di macchinari, impianti e strutture; b) fornira' tutte le indicazioni atte ad una efficace prevenzione ed attuera' interventi specifici e tempestivi idonei alla eliminazione dei fattori di rischio; c) provvedera' ad istituire ai sensi della normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, posti di pronta assistenza medica onde assicurare ai dipendenti la possibilita' di avvalessi di un adeguato supporto sanitario. Al fine di garantire una equilibrata partecipazione dei dipendenti e, per essi, dei loro rappresentanti, finalizzata a conoscere adeguatamente ed a sostenere l'attivita' dell'Ente per la tutela della sicurezza fisica e della salute dei lavoratori durante il lavoro, le parti affidano alla Commissione paritetica per l'ambiente e la sicurezza il perseguimento degli obiettivi volti a garantire, a norma dell'art. 9 della l. 300/70, il controllo dello stato di applicazione della vigente normativa di legge ed aziendale in materia di ambiente, ergonomia, sicurezza, igiene del lavoro, barriere architettoniche, proponendo idonee iniziative a tutela della salute, del benessere e dell'integrita' fisica dei dipendenti. Il D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 al Capo V, artt. 18, 19 e 20, ha introdotto specifiche forme di "consultazione e partecipazione dei lavoratori" che per vari aspetti riguardano la sicurezza e la protezione della salute negli ambienti di lavoro prevedendo, in particolare, la figura del "Rappresentante per la sicurezza" e disciplinandone le attribuzioni e le modalita' elettive o di designazione. Si conviene che la predetta materia venga disciplinata da un apposito accordo quadro valevole per tutti i dipendenti e le autonome separate Aree di contrattazione del personale con qualifica dirigenziale e professionale. Poiche' la materia in questione assume una valenza generale per tutti i pubblici dipendenti, si ritiene di recepire la normativa quadro che sara' introdotta nel comparto degli Enti Pubblici non economici.