Art. 63
              Acconto sul trattamento di fine rapporto
    Tenuto  conto  dell'art.  1,  comma 9, della legge n.  297/82, il
dipendente  con  almeno  otto  anni   di   servizio   puo'   chiedere
un'anticipazione  non  superiore  al  70% sul trattamento cui avrebbe
diritto  nel  caso  di  cessazione  del  rapporto  alla  data   della
richiesta.
    La richiesta deve essere giustificata dalla necessita' di:
    a)    eventuali   spese   sanitarie   per  terapie  e  interventi
straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
    b)    acquisto della prima casa di abitazione per  se'  e  per  i
figli.
    Al  compimento  del  29  anno  di  servizio  il  dipendente  puo'
presentare domanda anche senza motivazione.
    Nella definizione della graduatoria,  a  condizione  di  parita',
costituiranno titoli preferenziali:
    a)  il  numero  di  componenti  il  nucleo familiare a carico del
dipendente;
    b) anzianita' anagrafica.
    Le richieste sono soddisfatte annualmente entro  i  limiti  degli
stanziamenti  previsti in bilancio. Ai fini dell'individuazione degli
aventi diritto l'Ente predisporra' appositi criteri d'intesa  con  le
OO.SS..
    L'anticipazione puo' essere ottenuta una sola volta nel corso del
rapporto  di  lavoro  e  viene  detratta,  a  tutti  gli effetti, dal
trattamento di fine rapporto.