Art. 63 Acconto sul trattamento di fine rapporto Tenuto conto dell'art. 1, comma 9, della legge n. 297/82, il dipendente con almeno otto anni di servizio puo' chiedere un'anticipazione non superiore al 70% sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta. La richiesta deve essere giustificata dalla necessita' di: a) eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche; b) acquisto della prima casa di abitazione per se' e per i figli. Al compimento del 29 anno di servizio il dipendente puo' presentare domanda anche senza motivazione. Nella definizione della graduatoria, a condizione di parita', costituiranno titoli preferenziali: a) il numero di componenti il nucleo familiare a carico del dipendente; b) anzianita' anagrafica. Le richieste sono soddisfatte annualmente entro i limiti degli stanziamenti previsti in bilancio. Ai fini dell'individuazione degli aventi diritto l'Ente predisporra' appositi criteri d'intesa con le OO.SS.. L'anticipazione puo' essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e viene detratta, a tutti gli effetti, dal trattamento di fine rapporto.