Art. 64
                       Assistenza processuale
    Il  Coni  ai  sensi dell'art. 1, comma 1, della legge n.  138/92,
affermato il principio generale che i propri  dipendenti  non  devono
sopportare  gli effetti svantaggiosi e dannosi per l'attivita' svolta
a favore dell'Ente, provvede all'assistenza  processuale  dei  propri
dipendenti  in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento
di servizi ed all'adempimento dei compiti d'ufficio  in  procedimenti
di  responsabilita'  civile  o  penale, salvo i casi di colpa grave o
dolo, purche' non vi sia conflitto di interesse  con  lo  stesso.  La
scelta  del difensore sara' effettuata a cura del dipendente ai sensi
dell'articolo 96 del c.p.p.
    Nel caso di condanna comminata con sentenza passata in giudicato,
il  Coni  procedera'  alla  ripetizione  delle  somme   erogate   per
l'assistenza processuale.
    La  disposizione  di  cui  al  comma  1  si  applica  anche  dopo
l'estinzione del rapporto di lavoro con l'Ente, sempre che si  tratti
di fatti accaduti nel corso del rapporto stesso.