Art. 64 Assistenza processuale Il Coni ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge n. 138/92, affermato il principio generale che i propri dipendenti non devono sopportare gli effetti svantaggiosi e dannosi per l'attivita' svolta a favore dell'Ente, provvede all'assistenza processuale dei propri dipendenti in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento di servizi ed all'adempimento dei compiti d'ufficio in procedimenti di responsabilita' civile o penale, salvo i casi di colpa grave o dolo, purche' non vi sia conflitto di interesse con lo stesso. La scelta del difensore sara' effettuata a cura del dipendente ai sensi dell'articolo 96 del c.p.p. Nel caso di condanna comminata con sentenza passata in giudicato, il Coni procedera' alla ripetizione delle somme erogate per l'assistenza processuale. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche dopo l'estinzione del rapporto di lavoro con l'Ente, sempre che si tratti di fatti accaduti nel corso del rapporto stesso.