Art. 69 Copertura assicurativa L'Ente stipulera' apposita polizza assicurativa in favore dei dipendenti autorizzati a servizi, in occasione di missioni o per adempimenti di servizio fuori dall'ufficio, del proprio mezzo di trasporto, limitatamente al tempo strettamente necessario per l'esecuzione delle prestazioni di servizio. La polizza di cui al comma 1 e' rivolta alla copertura dei rischi, non compresi nella assicurazione obbligatoria di terzi e di danneggiamento al mezzo di trasporto di proprieta' del dipendente, nonche' di lesioni o decesso del dipendente medesimo e dei terzi trasportati sempre per esigenze di servizio. Le polizze di assicurazione relative ai mezzi di trasporto di proprieta' dell'ente sono in ogni caso integrate con la copertura, nei limiti e con le modalita' di cui ai commi 1 e 2 dei rischi di lesioni o decesso del dipendente addetto alla guida e dei terzi trasportati per esigenze di servizio. I massimali delle polizze di cui ai commi 1, 2 e 3 non possono eccedere quelli previsti, per i corrispondenti danni, dalla legge per l'assicurazione obbligatoria. Gli importi liquidati dalle societa' assicuratrici in base alle polizze assicurate da terzi responsabili e di quelle previste dal presente articolo sono detratte dalle somme eventualmente spettanti a titolo di equo indennizzo per lo stesso evento.