Art. 69
                       Copertura assicurativa
    L'Ente  stipulera'  apposita  polizza  assicurativa in favore dei
dipendenti autorizzati a servizi, in  occasione  di  missioni  o  per
adempimenti  di  servizio  fuori  dall'ufficio,  del proprio mezzo di
trasporto,  limitatamente  al  tempo  strettamente   necessario   per
l'esecuzione delle prestazioni di servizio.
    La  polizza  di  cui  al  comma  1  e' rivolta alla copertura dei
rischi, non compresi nella assicurazione obbligatoria di terzi  e  di
danneggiamento  al  mezzo  di trasporto di proprieta' del dipendente,
nonche' di lesioni o decesso del  dipendente  medesimo  e  dei  terzi
trasportati sempre per esigenze di servizio.
    Le  polizze  di  assicurazione  relative ai mezzi di trasporto di
proprieta' dell'ente sono in ogni caso integrate  con  la  copertura,
nei  limiti  e  con  le modalita' di cui ai commi 1 e 2 dei rischi di
lesioni o decesso del dipendente  addetto  alla  guida  e  dei  terzi
trasportati per esigenze di servizio.
    I  massimali  delle  polizze di cui ai commi 1, 2 e 3 non possono
eccedere quelli previsti, per i corrispondenti danni, dalla legge per
l'assicurazione obbligatoria.
    Gli importi liquidati dalle societa' assicuratrici in  base  alle
polizze  assicurate  da  terzi  responsabili e di quelle previste dal
presente articolo sono detratte dalle somme eventualmente spettanti a
titolo di equo indennizzo per lo stesso evento.