Art. 9
                       Attribuzione Indennita'
    Le indennita' nel numero e nelle misure fissate agli articoli 8 e
51,  sono  corrisposte per il tempo di durata dell'incarico conferito
secondo criteri da definire con le OO.SS, entro 60 gg. dalla data  di
approvazione  del  presente  contratto  sulla  base  di  una proposta
riorganizzativa delle strutture operative dell'Ente.
    Le indennita' di cui sopra sono attribuite sulla base di cui al 1
comma, successivamente al  conferimento  delle  posizioni  economiche
differenziate, con provvedimento motivato dal Segretario Generale, su
proposta  dei  Dirigenti  delle  U.O. di appartenenza, avuto riguardo
alla corretta funzionalita' dell'Ente.  I provvedimenti di cui  sopra
sono oggetto di apposita informativa preventiva alle OO.SS.