Art. 9 Attribuzione Indennita' Le indennita' nel numero e nelle misure fissate agli articoli 8 e 51, sono corrisposte per il tempo di durata dell'incarico conferito secondo criteri da definire con le OO.SS, entro 60 gg. dalla data di approvazione del presente contratto sulla base di una proposta riorganizzativa delle strutture operative dell'Ente. Le indennita' di cui sopra sono attribuite sulla base di cui al 1 comma, successivamente al conferimento delle posizioni economiche differenziate, con provvedimento motivato dal Segretario Generale, su proposta dei Dirigenti delle U.O. di appartenenza, avuto riguardo alla corretta funzionalita' dell'Ente. I provvedimenti di cui sopra sono oggetto di apposita informativa preventiva alle OO.SS.