ART. 12
                        Contributi sindacali
    1. I dirigenti hanno facolta'  di  rilasciare  delega,  a  favore
dell'organizzazione  sindacale  da loro prescelta, per la riscossione
di una quota mensile dello stipendio per il pagamento dei  contributi
sindacali  nella misura stabilita dai competenti organi statutari. La
delega e' rilasciata per iscritto ed e' trasmessa all'Azienda o  Ente
a cura del dirigente o dell'organizzazione sindacale interessata.
    2.  La  delega  ha effetto dal primo giorno del mese successivo a
quello del rilascio.
    3. Il dirigente puo' revocare  in  qualsiasi  momento  la  delega
rilasciata  ai sensi del comma 1 inoltrando la relativa comunicazione
all'Azienda o Ente di appartenenza  ed  all'organizzazione  sindacale
interessata. L'effetto della revoca decorre dal primo giorno del mese
successivo alla sua presentazione.
    4.  Le  trattenute  operate  dalle  singole  Aziende o Enti sulle
retribuzioni dei  dirigenti  in  base  alle  deleghe  ricevute,  sono
versate mensilmente alle organizzazioni sindacali interessate secondo
modalita' concordate con l'Azienda o Ente stessi.
    5.  Le  Aziende o Enti sono tenute, nei confronti dei terzi, alla
segretezza  sui  nominativi  del  personale  delegante  nonche'   sui
versamenti effettuati alle organizzazioni sindacali.