ART. 13
               Interpretazione autentica dei contratti
    1. In attuazione dell'art. 53 del d.lgs n. 29  del  1993,  quando
insorgano controversie sull'interpretazione del contratto collettivo,
le  parti  che  lo  hanno sottoscritto si incontrano, entro 30 giorni
dalla richiesta di cui al comma 2, per  definire  consensualmente  il
significato della clausola controversa.
    2.  Al  fine  di  cui al comma 1, la parte interessata invia alle
altre richiesta scritta con lettera raccomandata. La  richiesta  deve
contenere  una  sintetica  descrizione  dei fatti e degli elementi di
diritto sui quali si basa;  essa  deve  comunque  far  riferimento  a
problemi interpretativi ed applicativi di rilevanza generale.
    3.  L'A.Ra.N.  si  attiva  autonomamente  o  su  richiesta  della
Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome.
    4.  L'eventuale  accordo,  stipulato  con  le  procedure  di  cui
all'articolo  51  del  D. Lgs. n.29 del 1993, sostituisce la clausola
controversa sin dall'inizio della vigenza  del  contratto  collettivo
nazionale.
    5.  Con  analoghe modalita' si procede, tra le parti che lo hanno
sottoscritto, quando insorgano controversie sull'interpretazione  del
contratto  decentrato,  nelle  materie di cui all'art. 5. L'eventuale
accordo, stipulato con le procedure di  cui  all'articolo  51,  terzo
comma,   del  D.  Lgs.  n.  29  del  1993,  sostituisce  la  clausola
controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto decentrato.
    6. Gli accordi di interpretazione autentica di cui ai  precedenti
commi  producono  gli  effetti  previsti dall'art.   53, comma 2, del
d.lgs n.29 del 1993.