ART. 14 Il contratto individuale di lavoro 1. Il rapporto di lavoro dei Dirigenti medici e veterinari di I e II livello e' costituito e regolato da contratti individuali, secondo le disposizioni di legge, le normative comunitarie e il presente contratto. 2. Nel contratto di lavoro individuale, per il quale e' richiesta la forma scritta, sono comunque indicati: a) tipologia del rapporto; b) data di inizio del rapporto di lavoro e data finale nei contratti a tempo determinato; c) qualifica di assunzione, ruolo di appartenenza, professione e disciplina di appartenenza nonche' relativo trattamento economico per i dirigenti di I livello; d) per i dirigenti di II livello l'incarico conferito ed il trattamento economico complessivo con specifico riferimento a quello degli artt. 55 e 58; e) durata del periodo di prova, ove prevista; f) sede di prima destinazione per i dirigenti di I livello. 3. Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro e' regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso. E', in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura concorsuale che ne costituisce il presupposto o, per i dirigenti di secondo livello del ruolo sanitario, quella per il conferimento dell'incarico, ai sensi dell'art. 15 del d.lgs 502/1992. Sono fatti salvi gli effetti economici derivanti dal rapporto di lavoro prestato fino al momento della risoluzione. 4. L'azienda o l'ente, prima di procedere all'assunzione, mediante il contratto individuale, invita l'interessato a presentare la documentazione prescritta dalla normativa vigente e dal bando di concorso o dall'avviso di cui all'art. 15 comma 3 del D.Lgs. 502 del 1992, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni. Nello stesso termine l'interessato, sotto la sua responsabilita', deve dichiarare, salvo quanto previsto dall'art. 15, comma 9, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilita' richiamate dall'art. 58 del D.Lgs. n. 29 del 1993. In caso contrario, unitamente ai documenti, deve essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per la nuova azienda o ente. 5. Scaduto inutilmente il termine di cui al comma 4, l'azienda o l'ente comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto. 6. La presente disposizione entra in vigore dopo la stipulazione del CCNL. Da tale data per i candidati da assumere il contratto individuale di cui al comma 1 sostituisce i provvedimenti di nomina e ne produce i medesimi effetti. Dalla stessa data sono disapplicati l'art. 18 del D.M. 30 gennaio 1982 e l'art. 18, comma 1, punto f) del d.lgs. 502/1992 ed, in quanto applicabile, il D.P.C.M. del 21 aprile 1994, n. 439 per la parte afferente ai provvedimenti di nomina.