ART. 14
                 Il contratto individuale di lavoro
    1. Il rapporto di lavoro dei Dirigenti medici e veterinari di I e
II livello e' costituito e regolato da contratti individuali, secondo
le disposizioni di legge, le  normative  comunitarie  e  il  presente
contratto.
    2. Nel contratto di lavoro individuale, per il quale e' richiesta
la forma scritta, sono comunque indicati:
    a) tipologia del rapporto;
    b)  data  di  inizio  del  rapporto  di  lavoro e data finale nei
contratti a tempo determinato;
    c) qualifica di assunzione, ruolo di appartenenza, professione  e
disciplina di appartenenza nonche' relativo trattamento economico per
i dirigenti di I livello;
    d)  per  i  dirigenti  di  II  livello l'incarico conferito ed il
trattamento economico complessivo con specifico riferimento a  quello
degli artt. 55 e 58;
    e) durata del periodo di prova, ove prevista;
    f) sede di prima destinazione per i dirigenti di I livello.
    3.  Il  contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro
e' regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche  per  le
cause  di  risoluzione  del  contratto  di  lavoro e per i termini di
preavviso. E', in ogni modo,  condizione  risolutiva  del  contratto,
senza   obbligo   di   preavviso,   l'annullamento   della  procedura
concorsuale che ne costituisce il presupposto o, per i  dirigenti  di
secondo  livello  del  ruolo  sanitario,  quella  per il conferimento
dell'incarico, ai sensi dell'art. 15 del d.lgs 502/1992.  Sono  fatti
salvi gli effetti economici derivanti dal rapporto di lavoro prestato
fino al momento della risoluzione.
    4.   L'azienda  o  l'ente,  prima  di  procedere  all'assunzione,
mediante il contratto individuale, invita l'interessato a  presentare
la  documentazione  prescritta dalla normativa vigente e dal bando di
concorso o dall'avviso di cui all'art. 15 comma 3 del D.Lgs. 502  del
1992,  assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni.  Nello
stesso termine l'interessato,  sotto  la  sua  responsabilita',  deve
dichiarare, salvo quanto previsto dall'art. 15, comma 9, di non avere
altri  rapporti  di  impiego  pubblico o privato e di non trovarsi in
nessuna delle situazioni di incompatibilita' richiamate dall'art.  58
del  D.Lgs.  n.  29  del  1993.  In  caso  contrario,  unitamente  ai
documenti,  deve  essere espressamente presentata la dichiarazione di
opzione per la nuova azienda o ente.
    5. Scaduto inutilmente il termine di cui al comma 4, l'azienda  o
l'ente comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.
    6.  La presente disposizione entra in vigore dopo la stipulazione
del CCNL. Da tale data per  i  candidati  da  assumere  il  contratto
individuale di cui al comma 1 sostituisce i provvedimenti di nomina e
ne  produce  i  medesimi effetti. Dalla stessa data sono disapplicati
l'art. 18 del D.M. 30 gennaio 1982 e l'art. 18, comma 1, punto f) del
d.lgs. 502/1992 ed, in quanto applicabile, il D.P.C.M. del 21  aprile
1994, n. 439 per la parte afferente ai provvedimenti di nomina.