ART. 15
                          Periodo di prova
    1. Il Dirigente assunto in servizio, e' soggetto ad un periodo di
prova di 6 mesi; possono essere esonerati  dal  periodo  di  prova  i
dirigenti  che  lo  abbiano  gia'  superato nella medesima qualifica,
professione e disciplina presso altra azienda o  ente  del  comparto.
Possono,  altresi',  essere  esonerati  dalla  prova  per la medesima
professione e disciplina  i  dirigenti  la  cui  qualifica  e'  stata
unificata ai sensi dell'art. 18 del d.lgs. 502/1992.
    2.  Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene
conto del solo servizio effettivamente prestato.
    3. Il periodo di prova e' sospeso in caso di assenza per malattia
e  negli  altri  casi  espressamente  previsti  dalla  legge  o   dai
regolamenti  vigenti  ai sensi dell'art. 72 del d.lgs n. 29 del 1993.
In caso di malattia il dirigente ha diritto  alla  conservazione  del
posto  per  un periodo massimo pari alla durata del periodo di prova,
decorso il  quale  il  rapporto  puo'  essere  risolto.  In  caso  di
infortunio  sul  lavoro  o malattia derivante da causa di servizio si
applica l'art. 25, comma 1.
    4. Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi del
comma 3, sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per
i dirigenti non in prova.
    5. Decorsa la meta' del periodo di  prova  ciascuna  delle  parti
puo'  recedere  dal  rapporto  in  qualsiasi momento senza obbligo di
preavviso ne' di indennita' sostitutiva del preavviso, fatti salvi  i
casi  di  sospensione  previsti  dal  comma  3.  Il recesso opera dal
momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell'azienda
o dell'ente deve essere motivato.
    6. Decorso il periodo di prova senza che il  rapporto  di  lavoro
sia stato risolto, il dirigente si intende confermato in servizio con
il  riconoscimento dell'anzianita' dal giorno dell'assunzione a tutti
gli effetti.
    7. In caso di risoluzione del  rapporto  di  lavoro  compreso  il
recesso  previsto dal comma 5, la retribuzione viene corrisposta fino
all'ultimo giorno di effettivo servizio; spetta altresi' al dirigente
la retribuzione corrispondente alle giornate di ferie maturate e  non
godute per esigenze di servizio ed i ratei di tredicesima mensilita'.
    8. Il periodo di prova non puo' essere rinnovato o prorogato alla
scadenza.
    9.  Al  dirigente  proveniente  dalla stessa o da altra azienda o
ente del comparto, durante il  periodo  di  prova,  e'  concessa  una
aspettativa  per motivi personali senza diritto alla retribuzione, ai
sensi dell'art. 28. In caso di mancato superamento  dello  stesso  il
dirigente  rientra  nell'azienda  o ente medesimo con la qualifica di
provenienza.
    10.  Le  disposizioni della presente norma, salvo quanto previsto
dall'art. 28, comma 5. non si applicano al dirigente di  II  livello,
il  quale  non  e'  assunto per pubblico concorso ma direttamente per
incarico ai sensi dell'art. 15, comma 3, 2 capoverso e  seguenti  del
D.Lgs. 502/1992.