ART. 18
     Orario di lavoro dei dirigenti veterinari di I e II livello
    1. Nell'ambito dell'assetto organizzativo dell'azienda o ente,  i
dirigenti veterinari di I e II livello assicurano la propria presenza
in  servizio  ed organizzano il proprio tempo di lavoro, articolando,
con le procedure individuate dagli artt. 6 e 7.  in  modo  flessibile
l'orario  di  lavoro per correlarlo alle esigenze della struttura cui
sono  preposti  ed  all'espletamento   dell'incarico   affidato,   in
relazione agli obiettivi e programmi da realizzare.
    2.  L'orario  di  lavoro  dei  dirigenti  di  cui  al  comma 1 e'
confermato  in  38  ore  settimanali,  al  fine  di   assicurare   il
mantenimento   del   livello  di  efficienza  raggiunto  dai  servizi
veterinari e per favorire lo svolgimento delle  attivita'  gestionali
correlate  all'incarico affidato nonche' quelle di didattica, ricerca
ed aggiornamento.
    3. La presenza del dirigente  veterinario  nei  relativi  servizi
deve  essere assicurata nell'arco delle dodici ore diurne feriali per
sei giorni alla settimana mediante una  opportuna  programmazione  ed
una funzionale e preventiva articolazione degli orari, individuata in
sede   aziendale   con   le   procedure   di  cui  al  comma  1.  Con
l'articolazione del normale orario di lavoro nell'arco  delle  dodici
ore  di servizio diurne la presenza medico veterinaria e' destinata a
far fronte alle esigenze ordinarie e di emergenza che  avvengano  nel
medesimo periodo orario.
    4.  Nelle  ore notturne e nei giorni festivi le emergenze vengono
assicurate mediante l'istituto della  pronta  disponibilita'  di  cui
all'art. 20, fatte salve eventuali altre necessita' da individuare in
sede aziendale, con le procedure indicate negli artt. 6, 7 e 20 comma
1.
    5.  Nello  svolgimento dell'orario di lavoro previsto dal comma 1
per tutti i dirigenti veterinari due ore dell'orario settimanale sono
destinate  ad  attivita'  non  assistenziali,  quali  l'aggiornamento
professionale,  la partecipazione ad attivita' didattiche, la ricerca
finalizzata ecc. Tale  riserva  di  ore  non  rientra  nelle  normali
attivita'  di  servizio,  non  puo'  essere  oggetto  di  separata ed
aggiuntiva  retribuzione.  Va  utilizzata  di   norma   con   cadenza
settimanale  ma,  anche  per particolari necessita' di servizio, puo'
essere  cumulata  in  ragione  di  anno  per  impieghi   come   sopra
specificati  ovvero,  infine,  utilizzata  anche  per l'aggiornamento
facoltativo di cui all'art. 23, comma 1, primo alinea.  Tale  riserva
va  resa  in  ogni  caso compatibile con le esigenze funzionali della
struttura e non puo' in alcun  modo  comportare  una  mera  riduzione
dell'orario di lavoro.