ART. 19 Servizio di guardia 1. Nelle ore notturne e nei giorni festivi, le emergenze dei servizi assistenziali di cui all'art. 17, commi 1 e 3, sono assicurate, secondo le procedure di cui agli artt. 6 e 7, mediante: a) il dipartimento di emergenza, se istituito, eventualmente integrato, ove necessario da altri servizi di guardia o di pronta disponibilita'; b) la guardia medica divisionale, interdivisionale e dei servizi speciali di diagnosi e cura. 2. La guardia medica e' svolta durante il normale orario di lavoro e puo' essere assicurata anche con ricorso ad ore di lavoro straordinario alla cui corresponsione si provvede con il fondo previsto dall'art. 62 ovvero con recupero orario. 3. Il servizio di guardia o eventuali servizi sostitutivi dello stesso sono assicurati esclusivamente dai dirigenti di I livello.