ART. 19
                         Servizio di guardia
    1. Nelle ore notturne e nei  giorni  festivi,  le  emergenze  dei
servizi  assistenziali  di  cui  all'art.  17,  commi  1  e  3,  sono
assicurate, secondo le procedure di cui agli artt. 6 e 7, mediante:
    a) il dipartimento  di  emergenza,  se  istituito,  eventualmente
integrato,  ove  necessario  da  altri servizi di guardia o di pronta
disponibilita';
    b) la guardia medica divisionale, interdivisionale e dei  servizi
speciali di diagnosi e cura.
    2.  La  guardia  medica  e'  svolta  durante il normale orario di
lavoro e puo' essere assicurata anche con ricorso ad  ore  di  lavoro
straordinario  alla  cui  corresponsione  si  provvede  con  il fondo
previsto dall'art. 62 ovvero con recupero orario.
    3. Il servizio di guardia o eventuali servizi  sostitutivi  dello
stesso sono assicurati esclusivamente dai dirigenti di I livello.