ART. 2
 Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto
    1. Il presente contratto concerne il periodo 1 gennaio 1994 -  31
dicembre  1997  per la parte normativa ed il periodo 1 gennaio 1994 -
31 dicembre 1995 per la parte economica.
    2. Gli effetti giuridici decorrono  dal  giorno  successivo  alla
data   di  stipulazione,  salvo  diversa  prescrizione  del  presente
contratto. La stipulazione  si  intende  avvenuta  al  momento  della
sottoscrizione  del  contratto  da  parte  dei  soggetti  negoziali a
seguito del perfezionamento delle procedure di cui all'art. 51, commi
1 e 2 del D.  Lgs. n. 29 del 1993. Essa viene  portata  a  conoscenza
delle aziende ed enti da parte dell'A.Ra.N. con idonea pubblicita' di
carattere generale.
    3.  Le  aziende  ed enti destinatari del presente contratto danno
attuazione agli  istituti  a  contenuto  economico  e  normativo  con
carattere  vincolato  ed automatico entro 30 giorni dalla data in cui
ne hanno avuto conoscenza ai sensi del comma 2.
    4. Qualora non ne sia stata data disdetta  da  una  delle  parti,
notificata  con  lettera  raccomandata  almeno tre mesi prima di ogni
singola scadenza,  il  presente  contratto  si  intendera'  rinnovato
tacitamente  di  anno  in  anno. In caso di disdetta, le disposizioni
contrattuali rimangono in vigore fino a quando non  siano  sostituite
dal successivo contratto collettivo.
    5.  Per  evitare  periodi di vacanza contrattuale, le piattaforme
sono presentate tre mesi prima della scadenza del contratto.  Durante
tale periodo e per il mese successivo alla scadenza del contratto, le
parti  negoziali non assumono iniziative unilaterali ne' procedono ad
azioni dirette.
    6. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi  dalla
data  di  scadenza delle parti economiche del presente contratto, o a
tre  mesi  dalla  data  di  presentazione   delle   piattaforme,   se
successiva,  ai  dirigenti  sara' corrisposta la relativa indennita',
secondo le scadenze previste dall'accordo sul costo del lavoro del 23
luglio 1993. Per l'erogazione  di  detta  indennita'  si  applica  la
procedura dell'art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 29 del 1993.
    7.  In  sede di stipula del CCNL per il rinnovo biennale di parte
economica,  ulteriore  punto  di  riferimento  del  negoziato   sara'
costituito  dalla  comparazione tra l'inflazione programmata e quella
effettivamente intervenuta nel  precedente  biennio,  secondo  quanto
previsto dall'Accordo di cui al comma precedente.