ART. 20
                        Pronta disponibilita'
    1. Il servizio di pronta disponibilita' e'  caratterizzato  dalla
immediata reperibilita' del dirigente e dall'obbligo per lo stesso di
raggiungere  il  presidio nel tempo stabilito con le procedure di cui
agli artt. 6 e 7 nell'ambito del piano annuale adottato  dall'azienda
o  ente  per  affrontare le situazioni di emergenza in relazione alla
dotazione organica ed agli aspetti organizzativi delle strutture.
    2. Sulla base del piano  di  cui  al  comma  1,  sono  tenuti  al
servizio  di  pronta  disponibilita'  i  dirigenti in servizio presso
unita' operative  con  attivita'  continua  nel  numero  strettamente
necessario  a  soddisfare  le  esigenze  funzionali. Con le procedure
degli art. 6 e 7, in sede aziendale possono essere individuate  altre
unita'  operative per le quali, sulla base dei piani per le emergenze
di cui al comma 1, sia opportuno  prevedere  il  servizio  di  pronta
disponibilita'.
    3.  Il  servizio  di  pronta  disponibilita'  va limitato ai soli
periodi notturni e festivi; puo' essere  sostitutivo  ed  integrativo
della  guardia  divisionale  o  interdivisionale  ed  e'  organizzato
utilizzando dirigenti  appartenenti  alla  medesima  disciplina.  Nei
servizi  di  anestesia  e  rianimazione  puo'  prevedersi soltanto la
pronta   disponibilita'   integrativa.   Il   servizio   di    pronta
disponibilita'  integrativo  dei  servizi  di  guardia e' di norma di
competenza dei dirigenti di I e II livello. Il servizio  sostitutivo,
ai sensi dell'art. 19, comma 3,coinvolge, a turno individuale, solo i
dirigenti di I livello.
    4.  Il servizio di pronta disponibilita' ha durata di dodici ore.
Due turni di pronta  disponibilita'  sono  prevedibili  solo  per  le
giornate  festive. Di regola non potranno essere previste per ciascun
dirigente piu' di dieci pronte disponibilita' nel mese.
    5. La pronta disponibilita' da' diritto  ad  una  indennita'  per
ogni  dodici  ore. Qualora il turno sia articolato in orari di minore
durata - che comunque non possono essere inferiori a  quattro  ore  -
l'indennita'  e'  corrisposta  proporzionalmente  alla durata stessa,
maggiorata del 10%. In caso di chiamata, l'attivita'  prestata  viene
computata  come  lavoro  straordinario  o  compensata  come  recupero
orario.
    6. Nel caso in cui la pronta disponibilita'  cada  in  un  giorno
festivo  spetta  un giorno di riposo compensativo senza riduzione del
debito orario settimanale.
    7. Ai compensi di cui al presente articolo  si  provvede  con  il
fondo dell'art. 62.