ART. 20 Pronta disponibilita' 1. Il servizio di pronta disponibilita' e' caratterizzato dalla immediata reperibilita' del dirigente e dall'obbligo per lo stesso di raggiungere il presidio nel tempo stabilito con le procedure di cui agli artt. 6 e 7 nell'ambito del piano annuale adottato dall'azienda o ente per affrontare le situazioni di emergenza in relazione alla dotazione organica ed agli aspetti organizzativi delle strutture. 2. Sulla base del piano di cui al comma 1, sono tenuti al servizio di pronta disponibilita' i dirigenti in servizio presso unita' operative con attivita' continua nel numero strettamente necessario a soddisfare le esigenze funzionali. Con le procedure degli art. 6 e 7, in sede aziendale possono essere individuate altre unita' operative per le quali, sulla base dei piani per le emergenze di cui al comma 1, sia opportuno prevedere il servizio di pronta disponibilita'. 3. Il servizio di pronta disponibilita' va limitato ai soli periodi notturni e festivi; puo' essere sostitutivo ed integrativo della guardia divisionale o interdivisionale ed e' organizzato utilizzando dirigenti appartenenti alla medesima disciplina. Nei servizi di anestesia e rianimazione puo' prevedersi soltanto la pronta disponibilita' integrativa. Il servizio di pronta disponibilita' integrativo dei servizi di guardia e' di norma di competenza dei dirigenti di I e II livello. Il servizio sostitutivo, ai sensi dell'art. 19, comma 3,coinvolge, a turno individuale, solo i dirigenti di I livello. 4. Il servizio di pronta disponibilita' ha durata di dodici ore. Due turni di pronta disponibilita' sono prevedibili solo per le giornate festive. Di regola non potranno essere previste per ciascun dirigente piu' di dieci pronte disponibilita' nel mese. 5. La pronta disponibilita' da' diritto ad una indennita' per ogni dodici ore. Qualora il turno sia articolato in orari di minore durata - che comunque non possono essere inferiori a quattro ore - l'indennita' e' corrisposta proporzionalmente alla durata stessa, maggiorata del 10%. In caso di chiamata, l'attivita' prestata viene computata come lavoro straordinario o compensata come recupero orario. 6. Nel caso in cui la pronta disponibilita' cada in un giorno festivo spetta un giorno di riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale. 7. Ai compensi di cui al presente articolo si provvede con il fondo dell'art. 62.