ART. 21
                         Ferie e festivita'
    1. Il dirigente ha diritto, in  ogni  anno  di  servizio,  ad  un
periodo  di ferie retribuito pari a 32 giorni lavorativi, comprensivi
delle due giornate previste dall'articolo 1, comma  1,  lettera  "a",
della  L.  23  dicembre 1977, n. 937.   In tale periodo, al dirigente
spetta la retribuzione di cui alla tabella allegato n. 4.
    2. Il periodo di ferie per coloro che accedono alla qualifica  di
dirigente  dopo  la stipulazione del presente contratto - fatti salvi
coloro che risultino essere gia' dipendenti del comparto - e'  di  30
giorni  lavorativi  comprensivi delle due giornate previste dal comma
1.  Dopo tre anni di servizio agli stessi dirigenti spettano i giorni
di ferie previsti nel comma 1.
    3. Nel caso che presso la struttura cui il dirigente e'  preposto
l'orario  settimanale  di  lavoro sia articolato su cinque giorni, il
sabato e' considerato non lavorativo ed i giorni di  ferie  spettanti
ai  sensi  dei  commi 1 e 2 sono ridotti, rispettivamente, a 28 e 26,
comprensivi delle due giornate previste  dall'articolo  1,  comma  1,
lettera "a", della L. 23 dicembre 1977, n. 937.
    4.  Al dirigente sono altresi' attribuite 4 giornate di riposo da
fruire nell'anno solare ai sensi ed alle  condizioni  previste  dalla
menzionata legge n. 937/1977.
    5.  La  ricorrenza  del  Santo  Patrono della localita' in cui il
dirigente presta  servizio  e'  considerata  giorno  festivo  purche'
ricadente in giorno lavorativo.
    6. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata
delle  ferie e' determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio
prestato.  La  frazione  di  mese  superiore  a  quindici  giorni  e'
considerata a tutti gli effetti come mese intero.
    7.  Il  dirigente  che  e'  stato  assente  ai sensi dell'art. 23
conserva il diritto alle ferie.
    8.  Le  ferie  sono  un  diritto  irrinunciabile   e   non   sono
monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 13.  Esse sono fruite,
anche  frazionatamente,  nel  corso di ciascun anno solare in periodi
programmati  dallo  stesso  dirigente   nel   rispetto   dell'assetto
organizzativo   dell'azienda  o  ente;  in  relazione  alle  esigenze
connesse all'incarico affidato alla sua responsabilita', al dirigente
e'  consentito,  di  norma,  il  godimento  di  almeno   15   giorni.
continuativi di ferie nel periodo dal 1 giugno al 30 settembre.
    9.  In  caso  di rientro anticipato dalle ferie per necessita' di
servizio, il dirigente ha diritto al rimborso delle spese documentate
per il viaggio di rientro in sede e per quello di  eventuale  ritorno
al  luogo  di  svolgimento  delle  ferie,  nonche'  all'indennita' di
missione per la durata del medesimo viaggio; il dirigente ha  inoltre
diritto  al  rimborso  delle  spese  anticipate  e documentate per il
periodo di ferie non goduto.
    10. Le ferie sono sospese da malattie che si siano protratte  per
piu'  di  3  giorni  o  abbiano  dato  luogo  a ricovero ospedaliero.
L'azienda o ente, cui e' inviata la relativa  certificazione  medica,
deve essere tempestivamente informata.
    11. In caso di indifferibili esigenze di servizio o personali che
non  abbiano  reso  possibile  il  godimento  delle  ferie  nel corso
dell'anno, le ferie dovranno essere fruite entro  il  primo  semestre
dell'anno successivo.
    12.  Il  periodo  di  ferie  non  e'  riducibile  per assenze per
malattia o infortunio, anche se tali assenze si siano  protratte  per
l'intero  anno solare. In tal caso, il godimento delle ferie avverra'
anche oltre il termine di cui al comma 11.
    13. Fermo restando  il  disposto  del  comma  8,  all'atto  della
cessazione  dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale
data non siano state fruite per esigenze  di  servizio  o  per  cause
indipendenti  dalla  volonta'  del  dirigente,  l'azienda  o  ente di
appartenenza  procede  al   pagamento   sostitutivo   delle   stesse.
Analogamente  si  procede  nel  caso  che l'azienda o ente receda dal
rapporto ai sensi dell'art 36.