ART. 23
                         Assenze retribuite
    1. Il dirigente puo' assentarsi nei seguenti casi:
    - partecipazione a concorsi od esami, limitatamente ai giorni  di
svolgimento  delle prove, ovvero partecipazione a convegni, congressi
o  corsi  di  aggiornamento,   perfezionamento   o   specializzazione
professionale facoltativi, connessi all'attivita' di servizio: giorni
otto all'anno;
    -  lutti  per coniuge, convivente, parenti entro il secondo grado
ed affini entro il primo grado: giorni tre consecutivi per evento;
    - particolari motivi personali e familiari, compresa  la  nascita
di figli: 3 giorni all'anno.
    2.  Il  dirigente ha altresi' diritto ad assentarsi per 15 giorni
consecutivi in occasione di matrimonio.
    3. Le assenze di cui ai commi 1 e  2  sono  cumulabili  nell'anno
solare  e  non  riducono  le  ferie  e  sono  valutate  agli  effetti
dell'anzianita' di servizio.
    4. Durante i predetti periodi di assenza al dirigente  spetta  la
retribuzione di cui alla tabella allegato 4.
    5.  I  permessi  previsti  dall'art. 33, commi 2 e 3, della legge
104/92, non sono computati ai  fini  del  raggiungimento  del  limite
fissato dai precedenti commi e non riducono le ferie.
    6.   Il   dirigente   ha  altresi'  diritto  ad  assentarsi,  con
conservazione  della  retribuzione,  negli  altri  casi  previsti  da
specifiche disposizioni di legge.
    7. Le aziende ed enti favoriscono la partecipazione dei dirigenti
alle  attivita'  delle Associazioni di volontariato di cui alla legge
11 agosto 1991, n. 266 ed al  regolamento  approvato  con  D.P.R.  21
settembre 1994, n. 613 per le attivita' di protezione civile.
    8.  Il  presente  istituto  sostituisce  la precedente disciplina
legislativa e contrattuale del  congedo  straordinario,  a  decorrere
dalla data di entrata in vigore del presente contratto.