ART. 23 Assenze retribuite 1. Il dirigente puo' assentarsi nei seguenti casi: - partecipazione a concorsi od esami, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove, ovvero partecipazione a convegni, congressi o corsi di aggiornamento, perfezionamento o specializzazione professionale facoltativi, connessi all'attivita' di servizio: giorni otto all'anno; - lutti per coniuge, convivente, parenti entro il secondo grado ed affini entro il primo grado: giorni tre consecutivi per evento; - particolari motivi personali e familiari, compresa la nascita di figli: 3 giorni all'anno. 2. Il dirigente ha altresi' diritto ad assentarsi per 15 giorni consecutivi in occasione di matrimonio. 3. Le assenze di cui ai commi 1 e 2 sono cumulabili nell'anno solare e non riducono le ferie e sono valutate agli effetti dell'anzianita' di servizio. 4. Durante i predetti periodi di assenza al dirigente spetta la retribuzione di cui alla tabella allegato 4. 5. I permessi previsti dall'art. 33, commi 2 e 3, della legge 104/92, non sono computati ai fini del raggiungimento del limite fissato dai precedenti commi e non riducono le ferie. 6. Il dirigente ha altresi' diritto ad assentarsi, con conservazione della retribuzione, negli altri casi previsti da specifiche disposizioni di legge. 7. Le aziende ed enti favoriscono la partecipazione dei dirigenti alle attivita' delle Associazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 ed al regolamento approvato con D.P.R. 21 settembre 1994, n. 613 per le attivita' di protezione civile. 8. Il presente istituto sostituisce la precedente disciplina legislativa e contrattuale del congedo straordinario, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente contratto.