ART. 24
                        Assenze per malattia
    1. Il dirigente non in prova, assente per  malattia,  ha  diritto
alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini
della  maturazione  del predetto periodo, l'assenza in corso si somma
alle assenze per malattia intervenute nei tre anni precedenti.
    2. Al dirigente che ne  faccia  tempestiva  richiesta  prima  del
superamento del periodo previsto dal comma 1, puo' essere concesso di
assentarsi   per   un   ulteriore   periodo   di   18  mesi  in  casi
particolarmente gravi, ovvero di essere  sottoposto  all'accertamento
delle  sue condizioni di salute, per il tramite dell'unita' sanitaria
locale   territorialmente   competente   ai   sensi   delle   vigenti
disposizioni,  al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause
di assoluta e permanente  inidoneita'  fisica  a  svolgere  qualsiasi
proficuo lavoro.
    3.  Superati  i  periodi  di conservazione del posto previsti dai
commi 1 e 2, o nel caso che il dirigente, a seguito dell'accertamento
di cui al comma 2, sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere
qualsiasi proficuo lavoro,  l'azienda  o  ente  puo'  procedere  alla
risoluzione  del  rapporto  corrispondendo  al dirigente l'indennita'
sostitutiva del preavviso.
    4. I periodi di assenza per malattia, salvo quelli  previsti  dal
comma  2  del  presente  articolo,  non  interrompono  la maturazione
dell'anzianita' di servizio a tutti gli effetti.
    5. Restano ferme le vigenti disposizioni di legge a tutela  degli
affetti da TBC.
    6. Il trattamento economico spettante al dirigente che si assenti
per malattia e' il seguente:
    a)  intera  retribuzione di cui alla tabella allegato n. 4, per i
primi 9 mesi di assenza;
    b)  90%  della  retribuzione  di  cui  alla  lettera  "a"  per  i
successivi 3 mesi di assenza;
    c)    50%  della  retribuzione  di  cui  alla lettera "a" per gli
ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto previsto  nel
comma 1;
    d)    i  periodi  di  assenza  previsti  dal  comma  2  non  sono
retribuiti.
    7. L'assenza per malattia deve essere tempestivamente  comunicata
all'Azienda  o Ente, alla quale va inviata la relativa certificazione
medica.
    8. L'azienda o ente puo' disporre il  controllo  della  malattia,
nei modi previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
    9.  Il  dirigente  che durante l'assenza, per particolari motivi,
dimori in luogo diverso da quello di residenza, deve darne tempestiva
comunicazione, precisando l'indirizzo dove puo' essere reperito.
    10. Nel caso in cui l'infermita'  sia  causata  da  colpa  di  un
terzo,  il  dirigente  e'  tenuto a darne comunicazione all'azienda o
ente. In tal caso il  risarcimento  del  danno  da  mancato  guadagno
effettivamente  liquidato  da  parte del terzo responsabile - qualora
comprensivo  anche  della  normale  retribuzione  -  e'  versato  dal
dirigente  all'azienda  o  ente  fino  a  concorrenza di quanto dalla
stessa erogato durante il periodo di assenza, ai sensi del  comma  6,
lettere  "a",  "b"  e  "c",  compresi gli oneri riflessi inerenti. La
presente  disposizione   non   pregiudica   l'esercizio,   da   parte
dell'Azienda  o  Ente,  di eventuali azioni dirette nei confronti del
terzo responsabile.
    11. Le disposizioni contenute nel presente articolo si  applicano
alle  assenze  per  malattia  iniziate  successivamente  alla data di
stipulazione del contratto, nonche' a  quelle  che  pur  iniziate  in
precedenza  siano  ancora in corso alla stessa data. In ogni caso, in
sede di prima applicazione, il triennio di riferimento  previsto  dal
comma  1  e' quello successivo alla data di stipulazione del presente
contratto.