ART. 26
        Astensione obbligatoria e facoltativa per maternita'
    1. Alle lavoratrici madri in astensione obbligatoria dal  lavoro,
ai  sensi  degli  artt.  4 e 5 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204,
spetta la retribuzione di cui alla tabella allegato n. 4.
    2. Nei confronti delle lavoratrici madri, nei primi tre  mesi  di
gravidanza  e  per  tutta  la  durata  del periodo di allattamento se
naturale, qualora sia accertata una situazione di  danno  o  pericolo
per la salute della lavoratrice, fatte salve le disposizioni di legge
in  materia,  si provvede al provvisorio mutamento di attivita' delle
dirigenti interessate che comporti minor aggravio psico-fisico.
    3. Nel periodo complessivo di astensione facoltativa  dal  lavoro
previsto per le lavoratrici madri o, in alternativa, per i lavoratori
padri,  dall'art.  7,  comma  1,  della legge 1204/71 integrata dalla
legge 9 dicembre 1977, n. 903, della durata massima di  sei  mesi,  i
primi trenta giorni, fruibili anche frazionatamente, sono considerati
assenze  retribuite  per  le quali spetta la retribuzione di cui alla
tabella allegato 4. Il restante periodo di cinque mesi di  astensione
facoltativa  rimane  disciplinato,  ai  fini  giuridici ed economici,
dagli artt. 7, comma 3, e 15, comma 2, della  legge  1204  del  1971.
Successivamente  sino  al  compimento  del  terzo  anno  di  vita del
bambino,  nei  casi  previsti  dall'art.  7,  comma  2,  della  legge
1204/1971  la  lavoratrice madre o in alternativa il lavoratore padre
hanno diritto ad un massimo di  trenta  giorni  all'anno  di  assenze
retribuita per ciascun anno di vita del bambino.
    4.   Le   assenze  di  cui  al  comma  3  possono  essere  fruite
cumulativamente nell'anno solare con quelle  previste  dall'art.  23,
non riducono le ferie e sono valutate agli effetti dell'anzianita' di
servizio.  Durante  i predetti periodi al dirigente spetta, altresi',
la retribuzione di cui alla tabella indicata nel comma 1.
    5. Nulla e' innovato nell'applicazione della  legge  903/1977  in
caso  di  adozione  o  affidamento  del  bambino con riferimento alla
materia regolata dal presente articolo.