ART. 28
                             Aspettativa
    1. Al dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato  che
ne  faccia  formale  e  motivata  richiesta  possono  essere concessi
periodi di aspettativa per esigenze personali o  di  famiglia,  senza
retribuzione  e  senza  decorrenza dell'anzianita', per un massimo di
dodici mesi nel triennio.
    2. I periodi di aspettativa di  cui  al  comma  1,  fruiti  anche
frazionatamente, non si cumulano con le assenze per malattia previste
dagli artt. 24 e 25.
    3.  L'azienda o l'ente, qualora durante il periodo di aspettativa
vengano meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione,  puo'
invitare il dirigente a riprendere servizio nel termine appositamente
prefissato.
    4.  Il  rapporto  di  lavoro  e' risolto, senza diritto ad alcuna
indennita' sostitutiva di preavviso, nei confronti del dirigente che,
salvo casi di comprovato impedimento, non si presenti per  riprendere
servizio  alla  scadenza  del periodo di aspettativa o del termine di
cui al comma 3.
    5. L'aspettativa di cui al comma 1 e'  concessa  per  un  periodo
massimo  di  sei  mesi,  a richiesta, anche al dirigente al quale sia
stato conferito un incarico di II livello, con rapporto  quinquennale
ai  sensi  dell'art. 15 del d.lgs. 502/1992, presso la stessa o altra
azienda o ente.