ART. 29
         Passaggio ad altra funzione per inidoneita' fisica
    1.  Nei  confronti  del  dirigente  di  I  livello   riconosciuto
fisicamente   inidoneo  in  via  permanente  allo  svolgimento  delle
funzioni  attribuitegli,  l'Azienda  o  Ente  esperisce  ogni   utile
tentativo,  compatibilmente  con  le proprie strutture organizzative,
per recuperarlo al servizio attivo.
    2. A tal fine l'Azienda od Ente deve accertare,  per  il  tramite
del  Collegio  Medico Legale dell'Azienda Sanitaria Locale competente
per territorio, quali  attivita'  il  dirigente,  in  relazione  alla
disciplina  od  area  di appartenenza, sia in grado di svolgere senza
che cio' comporti cambiamento delle medesime.
    3. Qualora non si rinvengano  incarichi  ai  quali  il  dirigente
possa  essere adibito, lo stesso, a domanda, puo' essere assegnato ad
altro incarico di graduazione  inferiore  a  quello  di  provenienza,
compatibile con lo stato di salute.
    4. Per i dirigenti appartenenti al II livello dirigenziale che si
trovino  nelle  condizioni  di cui ai commi 1, 2 e 3, si applicano, a
domanda, le disposizioni previste dall'art. 59, comma 11, in caso  di
mancato rinnovo del rapporto ad incarico quinquennale.
    5.  Qualora  per  i dirigenti di I e II livello non sussistano le
condizioni per procedere alla nuova assegnazione prevista dai commi 3
e 4, si fa luogo alla risoluzione  del  rapporto  di  lavoro  di  cui
all'art. 24.