ART. 3
                        Obiettivi e strumenti
    1. Le relazioni  sindacali  tra  le  aziende  e  gli  enti  e  le
rappresentanze  sindacali  dei  dirigenti,  di cui agli artt. 10 e 11
sono dirette a consentire un ampio e tempestivo coinvolgimento  della
categoria  nelle  decisioni  riguardanti  gli assetti organizzativi e
l'attribuzione  delle  responsabilita'  dirigenziali,  al   fine   di
incrementare  ed  elevare  l'efficacia  e  l'efficienza  dei  servizi
sanitari erogati alla collettivita'.
    2. In considerazione del ruolo attivo e responsabile attribuito a
ciascun dirigente dalle leggi e  dal  contratto  collettivo  e  della
specifica    professionalita'    della   categoria,   nonche'   delle
peculiarita' delle funzioni dirigenziali,  il  sistema  di  relazioni
sindacali  riconosciuto  dai  seguenti  articoli  alle rappresentanze
sindacali dei dirigenti di cui  agli  artt.  10  e  11  e'  strumento
indispensabile per il coinvolgimento della categoria.
    3.  In  coerenza  con i commi 1 e 2, le relazioni sindacali della
dirigenza si articolano nei seguenti modelli relazionali:
    a) contrattazione collettiva, la quale  si  svolge  oltre  che  a
livello  nazionale,  a quello decentrato sulle materie, con i tempi e
le procedure  indicati,  rispettivamente,  dagli  artt.  4  e  5  del
presente contratto, secondo le disposizioni del d.lgs n. 29 del 1993.
La piena e corretta applicazione dei contratti collettivi nazionali e
decentrati  e'  garantita  dalle parti anche mediante le procedure di
risoluzione delle controversie interpretative previste dall'art.  13.
In  coerenza con il carattere privatistico della contrattazione, essa
si svolge in conformita' alle convenienze e ai distinti  ruoli  delle
parti  e  non  implica  l'obbligo  di  addivenire ad un accordo salvo
quanto previsto dall'art. 49 del d.lgs 29/1993;
    b) esame, il quale si svolge nelle materie previste  dall'art.  7
del  presente contratto, previa informazione ai soggetti sindacali di
cui agli artt. 10 e 11;
    c) consultazione, per le materie per  le  quali  la  legge  e  il
presente  contratto  la  prevedono.  In  tali  casi l'azienda o ente,
previa adeguata informazione, acquisisce senza particolari formalita'
il parere dei soggetti sindacali;
    d)  informazione,  allo  scopo  di  rendere  piu'  trasparente  e
costruttivo  il  confronto tra le parti a tutti i livelli del sistema
delle relazioni sindacali, le aziende o  enti  informano  i  soggetti
sindacali,  quando  lo  richieda  la  legge  o il presente contratto.
L'informazione e' fornita con la forma scritta ed in tempo utile. Per
le informazioni su materie riservate e nei casi  di  urgenza  possono
essere adottate modalita' e forme diverse;
    e)  procedure  di  conciliazione  e mediazione dei conflitti e di
risoluzione  delle  controversie   interpretative,   finalizzate   al
raffreddamento  dei conflitti medesimi secondo le disposizioni di cui
all'art. 13.