ART. 30
       Effetti del procedimento penale sul rapporto di lavoro
    1. Il dirigente colpito  da  misure  restrittive  della  liberta'
personale e' obbligatoriamente sospeso dal servizio.  Analogamente si
procede  nei  casi  previsti  dall'art.  15, commi 1, 2, 3 e 4, della
legge n. 55/1990, come sostituito dall'articolo  1,  comma  1,  della
legge 18.1.92 n. 16.
    2.  Il  dirigente rinviato a giudizio, qualora non sia soggetto a
misura restrittiva della liberta' personale o questa abbia cessato  i
suoi  effetti,  con  atto  scritto e motivato puo' essere sospeso dal
servizio  con  privazione  della  retribuzione  fino  alla   sentenza
definitiva per fatti e comportamenti, anche estranei alla prestazione
lavorativa, che siano di tale gravita' da risultare incompatibili con
la presenza in servizio, ai sensi dell'art. 36, comma 2.
    3.  La  sospensione  disposta  ai  sensi  del  presente  articolo
conserva efficacia, se non revocata, per un periodo non  superiore  a
cinque anni. Decorso tale ultimo termine il dirigente e' riammesso in
servizio.
    4.  Al  dirigente  sospeso  dal  servizio  ai  sensi del presente
articolo e' corrisposta una indennita'  alimentare  pari  al  50  per
cento  della  retribuzione  di  cui  alla tabella allegato n. 4 e gli
assegni per il nucleo familiare.
    5. In caso di sentenza definitiva di assoluzione perche' il fatto
non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, quanto corrisposto  nel
periodo  di  sospensione cautelare a titolo di indennita' alimentare,
e' conguagliato con quanto dovuto al dirigente se  fosse  rimasto  in
servizio.    Il  dirigente  cui  sia  stato  applicato  l'art. 36, e'
reintegrato con diritto al trattamento economico  cui  avrebbe  avuto
titolo se fosse rimasto in servizio con esclusione della retribuzione
di risultato.