ART. 31 Accordi di mobilita' 1. Al fine di evitare le dichiarazioni di eccedenza, le aziende ed enti in tutti i casi di ristrutturazione della dotazione organica, esperiscono ogni utile tentativo per la ricollocazione dei dirigenti medici e veterinari - oltre che nell'ambito delle discipline equipollenti a quella di appartenenza secondo le vigenti disposizioni - anche in discipline diverse di cui gli interessati possiedano i requisiti previsti per l'accesso mediante pubblico concorso ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 502 del 1992 ovvero, infine, mediante il conferimento degli incarichi dirigenziali di cui agli artt. 56, comma 1 lett. b) e 57 per lo svolgimento dei quali non sia richiesto il possesso di una particolare specializzazione. Tale ultima disposizione si applica anche ai dirigenti di II livello con riguardo agli incarichi dell'art. 56, comma 1 lett. a). 2. Fatta in ogni caso salva l'applicazione del comma 1, ai sensi dell'art. 35, comma 8 del d.lgs. n. 29/1993, al fine di salvaguardare l'occupazione, tra le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale e le organizzazioni sindacali, possono essere stipulati accordi per disciplinare la mobilita' dei dirigenti di I livello tra le stesse aziende ed enti, anche di diversa Regione. 3. Gli accordi di mobilita' di cui al comma 2, possono essere stipulati: - per prevenire la dichiarazione di eccedenza, favorendo la mobilita' volontaria; - dopo tale evento, per evitare i trasferimenti di ufficio o la dichiarazione di messa in disponibilita'. 4. A decorrere dalla data della richiesta scritta di una delle parti di cui al comma 2, intesa ad avviare la stipulazione degli accordi citati, i procedimenti di mobilita' di ufficio o di messa in disponibilita' sono sospesi per 60 giorni. La mobilita' a seguito degli accordi stipulati resta comunque possibile anche dopo tale termine, sino all'adozione definitiva dei provvedimenti di mobilita' di ufficio o di messa in disponibilita' da parte dell'azienda o ente. 5. Per la stipulazione degli accordi di mobilita' di cui al comma 2 la delegazione di parte pubblica e' composta dai titolari del potere di rappresentanza delle aziende o enti nonche' dai rappresentanti dei titolari dei rispettivi uffici interessati. La delegazione di parte sindacale di ciascuna azienda o ente e' composta dalle organizzazioni sindacali individuate dall'art. 11, comma 2, anche se gli accordi di mobilita' sono stipulati tra aziende ed enti di diversa Regione. 6. Gli accordi di mobilita' stipulati ai sensi dei commi precedenti, devono contenere le seguenti indicazioni minime: a) le aziende e gli enti riceventi ed i posti di dirigente messi a disposizione dalle medesime; b) le aziende e gli enti cedenti e le qualifiche dei dirigenti eventualmente interessati alla mobilita' in previsione della dichiarazione di eccedenza o gia' dichiarati in esubero; c) la disciplina relativa al posto da ricoprire o altra ad essa equipollente secondo le vigenti disposizioni. In caso di passaggio alle aziende sanitarie ed ospedaliere di dirigenti provenienti dalle I.P.A.B., e' richiesto il possesso dei requisiti previsti per l'accesso ai pubblici concorsi dall'art. 15 del d.lgs 502/1992, eccettuato il limite di eta'. d) il termine di scadenza del bando di mobilita'; e) le forme di pubblicita' da dare all'accordo medesimo. In ogni caso copia dell'accordo di mobilita' deve essere affissa in luogo accessibile a tutti. 7. Gli accordi di mobilita' sono sottoscritti dai titolari del potere di rappresentanza delle aziende e degli enti interessati e dalle organizzazioni sindacali di cui al comma 5 e sono sottoposti al controllo preventivo dei competenti organi, ai sensi dell'art. 51, comma 3 del d.lgs. 29/1993, da effettuarsi nei termini e con le modalita' previste dalla stessa norma. 8. La mobilita' diviene efficace nei confronti dei dirigenti a seguito di adesione scritta degli stessi, da inviare entro quindici giorni all'azienda o ente di appartenenza ed a quelli di destinazione, unitamente al proprio curriculum. 9. Il dirigente e' trasferito entro il quindicesimo giorno successivo, purche' in possesso dei requisiti richiesti in relazione al posto da ricoprire. In caso di piu' domande, l'azienda o l'ente di destinazione opera le proprie scelte motivate sulla base di una valutazione positiva e comparata del curriculum professionale e di servizio presentato da ciascun candidato in relazione al posto da ricoprire. 10. Il rapporto di lavoro continua senza interruzioni con l'azienda o ente di destinazione e al dirigente sono garantite la continuita' della posizione pensionistica e previdenziale nonche' la posizione retributiva maturata in base alle vigenti disposizioni. 11. Per i dirigenti di I livello dichiarati in esubero ai sensi delle vigenti disposizioni, la mobilita' esterna puo' riguardare anche posti di disciplina diversa da quella di appartenenza di cui l'interessato possieda i requisiti previsti per l'accesso mediante pubblico concorso, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 502 del 1992 ovvero il conferimento degli incarichi dirigenziali di cui agli artt. 56, comma 1 lett. b) e 57 per lo svolgimento dei quali non sia richiesto il possesso di una particolare specializzazione. 12. La mobilita' disciplinata dalla presente norma, salvo quanto previsto dall'art. 32, non si applica nei confronti dei dirigenti di II livello del ruolo sanitario, in quanto per il passaggio dei medesimi ad altra Azienda od Ente occorre il conferimento dell'incarico di cui all'art. 15 del d.lgs n. 502 del 1992. 13. Le aziende ed enti che intendono stipulare accordi di mobilita' possono avvalersi dell'attivita' di rappresentanza ed assistenza dell'A.Ra.N., ai sensi dell'art. 50, comma 7 del d.lgs n. 29 del 1993.