ART. 31
                        Accordi di mobilita'
    1. Al fine di evitare le dichiarazioni di eccedenza,  le  aziende
ed enti in tutti i casi di ristrutturazione della dotazione organica,
esperiscono  ogni utile tentativo per la ricollocazione dei dirigenti
medici  e  veterinari  -  oltre  che  nell'ambito  delle   discipline
equipollenti a quella di appartenenza secondo le vigenti disposizioni
-  anche  in  discipline  diverse di cui gli interessati possiedano i
requisiti previsti per l'accesso mediante pubblico concorso ai  sensi
dell'art.  15  del  D.Lgs.  502  del 1992 ovvero, infine, mediante il
conferimento degli incarichi dirigenziali di cui agli artt. 56, comma
1 lett. b) e 57 per lo svolgimento dei quali  non  sia  richiesto  il
possesso   di   una   particolare   specializzazione.   Tale   ultima
disposizione si applica anche ai dirigenti di II livello con riguardo
agli incarichi dell'art. 56, comma 1 lett. a).
    2. Fatta in ogni caso salva l'applicazione del comma 1, ai  sensi
dell'art. 35, comma 8 del d.lgs. n. 29/1993, al fine di salvaguardare
l'occupazione,  tra  le  aziende  e  gli  enti del Servizio Sanitario
Nazionale e le organizzazioni  sindacali,  possono  essere  stipulati
accordi  per disciplinare la mobilita' dei dirigenti di I livello tra
le stesse aziende ed enti, anche di diversa Regione.
    3. Gli accordi di mobilita' di cui al  comma  2,  possono  essere
stipulati:
    -  per  prevenire  la  dichiarazione  di  eccedenza, favorendo la
mobilita' volontaria;
    - dopo tale evento, per evitare i trasferimenti di ufficio  o  la
dichiarazione di messa in disponibilita'.
    4.  A  decorrere  dalla data della richiesta scritta di una delle
parti di cui al comma 2, intesa  ad  avviare  la  stipulazione  degli
accordi  citati, i procedimenti di mobilita' di ufficio o di messa in
disponibilita' sono sospesi per 60 giorni.  La  mobilita'  a  seguito
degli  accordi  stipulati  resta  comunque  possibile anche dopo tale
termine, sino all'adozione definitiva dei provvedimenti di  mobilita'
di ufficio o di messa in disponibilita' da parte dell'azienda o ente.
    5. Per la stipulazione degli accordi di mobilita' di cui al comma
2  la  delegazione  di  parte  pubblica  e' composta dai titolari del
potere  di  rappresentanza  delle  aziende   o   enti   nonche'   dai
rappresentanti  dei  titolari  dei  rispettivi uffici interessati. La
delegazione di parte sindacale di ciascuna azienda o ente e' composta
dalle organizzazioni sindacali individuate  dall'art.  11,  comma  2,
anche  se gli accordi di mobilita' sono stipulati tra aziende ed enti
di diversa Regione.
    6.  Gli  accordi  di  mobilita'  stipulati  ai  sensi  dei  commi
precedenti, devono contenere le seguenti indicazioni minime:
    a) le aziende e gli enti riceventi ed i posti di dirigente  messi
a disposizione dalle medesime;
    b)  le  aziende  e gli enti cedenti e le qualifiche dei dirigenti
eventualmente  interessati  alla  mobilita'   in   previsione   della
dichiarazione di eccedenza o gia' dichiarati in esubero;
    c)  la  disciplina relativa al posto da ricoprire o altra ad essa
equipollente secondo le vigenti disposizioni. In  caso  di  passaggio
alle  aziende sanitarie ed ospedaliere di dirigenti provenienti dalle
I.P.A.B.,  e'  richiesto  il  possesso  dei  requisiti  previsti  per
l'accesso  ai  pubblici  concorsi  dall'art.  15  del d.lgs 502/1992,
eccettuato il limite di eta'.
    d) il termine di scadenza del bando di mobilita';
    e) le forme di pubblicita' da dare all'accordo medesimo.
    In ogni caso copia dell'accordo di mobilita' deve essere  affissa
in luogo accessibile a tutti.
    7.  Gli  accordi  di mobilita' sono sottoscritti dai titolari del
potere di rappresentanza delle aziende e  degli  enti  interessati  e
dalle organizzazioni sindacali di cui al comma 5 e sono sottoposti al
controllo  preventivo  dei  competenti organi, ai sensi dell'art. 51,
comma 3 del d.lgs. 29/1993, da  effettuarsi  nei  termini  e  con  le
modalita' previste dalla stessa norma.
    8.  La  mobilita'  diviene efficace nei confronti dei dirigenti a
seguito di adesione scritta degli stessi, da inviare  entro  quindici
giorni   all'azienda   o   ente   di  appartenenza  ed  a  quelli  di
destinazione, unitamente al proprio curriculum.
    9. Il  dirigente  e'  trasferito  entro  il  quindicesimo  giorno
successivo,  purche' in possesso dei requisiti richiesti in relazione
al posto da ricoprire. In caso di piu' domande, l'azienda o l'ente di
destinazione opera le proprie  scelte  motivate  sulla  base  di  una
valutazione  positiva  e  comparata del curriculum professionale e di
servizio presentato da ciascun candidato in  relazione  al  posto  da
ricoprire.
    10.  Il  rapporto  di  lavoro  continua  senza  interruzioni  con
l'azienda o ente di destinazione e al  dirigente  sono  garantite  la
continuita'  della posizione pensionistica e previdenziale nonche' la
posizione retributiva maturata in base alle vigenti disposizioni.
    11. Per i dirigenti di I livello dichiarati in esubero  ai  sensi
delle  vigenti  disposizioni,  la  mobilita'  esterna puo' riguardare
anche posti di disciplina diversa da quella di  appartenenza  di  cui
l'interessato  possieda  i  requisiti previsti per l'accesso mediante
pubblico concorso, ai sensi dell'art. 15  del  D.Lgs.  502  del  1992
ovvero il conferimento degli incarichi dirigenziali di cui agli artt.
56,  comma  1  lett.  b)  e  57  per lo svolgimento dei quali non sia
richiesto il possesso di una particolare specializzazione.
    12. La mobilita' disciplinata dalla presente norma, salvo  quanto
previsto  dall'art. 32, non si applica nei confronti dei dirigenti di
II livello del ruolo  sanitario,  in  quanto  per  il  passaggio  dei
medesimi   ad   altra   Azienda   od  Ente  occorre  il  conferimento
dell'incarico di cui all'art. 15 del d.lgs n. 502 del 1992.
    13. Le  aziende  ed  enti  che  intendono  stipulare  accordi  di
mobilita'  possono  avvalersi  dell'attivita'  di  rappresentanza  ed
assistenza dell'A.Ra.N., ai sensi dell'art. 50, comma 7 del d.lgs  n.
29 del 1993.