ART. 32
           Mobilita' ordinaria per i dirigenti in esubero
    1. Le parti concordano che, salvo quanto disposto  dall'art.  31,
dall'art.   37   comma  16  nonche'  dall'art.  39,  comma  10,  sino
all'attuazione dell'art. 3, comma 5, lett.  g, del  d.lgs.  502/1992,
le vigenti procedure della mobilita' volontaria da esperire per tutti
i  dirigenti in esubero, anche a seguito delle disattivazioni o delle
riconversioni di cui all'art. 3, comma  3  della  legge  23  dicembre
1994,  n. 724, sono quelle disciplinate dall'art.  82, comma 2, lett.
B) del D.P.R. 384/1990, attuate le  quali  si  applica  la  mobilita'
d'ufficio di cui alla sopracitata norma della legge 724/1994.
    2.  Tra i motivi di cui all'art. 36, comma 1, non sono ricompresi
i casi di esubero dei  dirigenti,  inclusi  quelli  rientranti  nelle
tipologie del comma 1, in relazione alle quali devono essere esperite
le procedure di mobilita' previste dal medesimo comma 1, dall'art. 31
e, infine, dall'art. 3, commi da 47 a 52 della legge 537/1993.
    3.  Le  parti concordano, altresi', che nell'attuazione dell'art.
3, comma 5, lett. g) del d.lgs. 502 del 1992, particolare  attenzione
sia   dedicata  alla  normativa  riguardante  la  ricollocazione  dei
dirigenti dell'area medico - veterinaria dichiarati in  esubero,  per
la  soluzione  delle  problematiche  derivanti  dai  vincoli connessi
all'incardinamento nella disciplina, tenuto conto della necessita' di
esperire  ogni  utile  tentativo  di  ricollocazione  dei   dirigenti
medesimi come stabilito anche nell'art. 31.