ART. 33
          Aggiornamento professionale, partecipazione alla
                   didattica e ricerca finalizzata
    1. La formazione e l'aggiornamento  professionale  del  dirigente
sono  assunti  dalle  aziende  ed  enti come metodo permanente per la
valorizzazione  della  capacita'  ed  attitudini  personali  e  quale
supporto  per l'assunzione delle responsabilita' affidate, al fine di
promuovere lo sviluppo del sistema sanitario.
    2. L'Azienda o l'Ente definisce annualmente la quota  di  risorse
da  destinare  ad  iniziative  di  formazione  ed  aggiornamento  dei
dirigenti ai  sensi  della  circolare  del  Ministro  della  funzione
pubblica n. 14 del 24.4.1995, costituendo un apposito fondo nel quale
confluiscono  anche  le risorse di cui all'art. 47 comma 4 nonche' le
quote eventualmente accantonate ai sensi dell'art. 67, comma 6.
    3. L'azienda  o  l'ente,  nell'ambito  dei  propri  obiettivi  di
sviluppo  e  nel  rispetto dei criteri generali definiti nell'art. 5,
realizza iniziative di formazione e  di  aggiornamento  professionale
obbligatorio anche avvalendosi della collaborazione di altri soggetti
pubblici  o privati specializzati nel settore. Le attivita' formative
devono tendere, in particolare, a rafforzare la cultura manageriale e
la capacita' dei dirigenti di gestire iniziative di  miglioramento  e
di  innovazione  dei servizi, destinate a caratterizzare le strutture
sanitarie del comparto in  termini  di  dinamismo,  competitivita'  e
qualita' dei servizi erogati.
    4.   La   partecipazione  alle  iniziative  di  formazione  o  di
aggiornamento  professionale  obbligatorio,  inserite   in   appositi
percorsi  formativi, anche individuali, viene concordata dall'azienda
o ente con i dirigenti interessati ed e' considerata servizio utile a
tutti gli effetti. Essa puo' comprendere la ricerca  finalizzata,  in
base a programmi approvati, sulla base della normativa vigente, dalle
aziende  o  enti,  anche  in  relazione  agli  indirizzi  nazionali e
regionali.  In  ogni  caso  la  partecipazione  alle  iniziative   di
formazione   deve  essere  prioritariamente  garantita  ai  dirigenti
dichiarati  in  esubero  al  fine  di  favorirne  la   ricollocazione
nell'ambito  degli incarichi dirigenziali di cui agli artt. 56, comma
1 lett. b) e 57.
    5. E' confermato  l'istituto  del  comando  finalizzato  previsto
dall'art.  art.  45 del D.P.R. 20.12.1979 n. 761, con la precisazione
che esso e' disposto dall'azienda o ente, cui spetta di stabilire  se
ed  in  quale  misura  e  per  quale  durata  al dirigente compete la
retribuzione di cui agli artt. 42,  55,  56  e  57.  Con  esclusione,
comunque,   delle  indennita'  correlate  ad  effettiva  presenza  in
servizio o alla retribuzione di risultato.
    6.  L'aggiornamento facoltativo comprende documentate iniziative,
selezionate dai dirigenti interessati ed effettuate  con  il  ricorso
alle ore previste dagli art. 17, 18 ed ai permessi dell'art. 23 senza
oneri  per l'azienda o ente. L'eventuale concorso alle spese da parte
dell'azienda  o  ente  e',  in  tal  caso,  strettamente  subordinato
all'effettiva   connessione   delle  iniziative  con  l'attivita'  di
servizio.
    7.  Nell'aggiornamento  tecnico-scientifico  facoltativo  rientra
anche  l'istituto  del  comando  finalizzato  di  cui all'art. 45 del
D.P.R. 761 del 1979, cosi' come modificato dal comma 5.
    8. La partecipazione dei  dirigenti  all'attivita'  didattica  si
realizza nelle seguenti aree di applicazione:
    a) corsi di specializzazione e di insegnamento previsti dall'art.
6, commi 2 e 3, del D.Lgs. 30.12.1992 n. 502;
    b)   corsi   di   aggiornamento  professionale  obbligatorio  del
personale del comparto, organizzati dalle aziende o enti del Servizio
sanitario nazionale;
    c) corsi di formazione professionale post -  base,  previsti  dai
decreti ministeriali che hanno individuato i profili professionali di
cui all'art. 6 citato nella lettera a);
    d) formazione di base e riqualificazione del personale.
    9.  Le  attivita'  di  cui  al comma 8, previa apposita selezione
secondo l'ordinamento di ciascuna azienda o ente e nel  rispetto  dei
protocolli  previsti  dalla  normativa citata al precedente punto a),
sono riservate, di norma, ai dirigenti delle medesime aziende o  enti
in  base  alle  materie  di  rispettiva  competenza,  con l'eventuale
integrazione di docenti esterni.