ART. 34
             Cause di cessazione del rapporto di lavoro
    1. Superato il periodo di prova, la cessazione  del  rapporto  di
lavoro  a tempo indeterminato, oltre che nei casi di risoluzione gia'
disciplinati dagli artt. 24, 25. 27 e 28, ha luogo:
    a) per compimento del limite massimo di eta' nel  rispetto  delle
vigenti  disposizioni  di legge, anche nei confronti dei dirigenti di
II livello cui e' conferito l'incarico quinquennale di  cui  all'art.
15 del d.lgs.  502/1992;
    b) per recesso del dirigente;
    c) per recesso dell'azienda o ente;
    d) per decesso del dirigente.