ART. 36
                     Recesso dell'azienda o ente
    1. Nel caso di recesso dell'azienda o  ente  ai  sensi  dell'art.
2118   del   C.C.   quest'ultima   deve   comunicarlo   per  iscritto
all'interessato, indicandone contestualmente i motivi e  rispettando,
salvo che nel caso del comma 2, i termini di preavviso.
    2.  In  caso  di recesso per giusta causa si applica l'art.  2119
del codice civile. La giusta causa consiste in fatti e comportamenti,
anche estranei alla prestazione lavorativa, di gravita' tale  da  non
consentire  la  prosecuzione,  sia  pure provvisoria, del rapporto di
lavoro.
     3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, l'azienda o ente, prima di
recedere dal rapporto di lavoro, contesta  per  iscritto  l'eventuale
addebito  all'interessato convocandolo, non prima che siano trascorsi
cinque giorni dal ricevimento della contestazione, per sentirlo a sua
difesa. Il  dirigente  puo'  farsi  assistere  da  un  rappresentante
dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un
procuratore  di  sua  fiducia.    Se  l'azienda  o  ente  lo  ritenga
necessario, in concomitanza con la contestazione,  puo'  disporre  la
sospensione  dal  lavoro del dirigente per un periodo non superiore a
trenta giorni mantenendo la corresponsione del trattamento  economico
complessivo  in  godimento  e  la  conservazione  dell'anzianita'  di
servizio.
    4.  La  responsabilita'  particolarmente   grave   e   reiterata,
accertata secondo le procedure dell'art. 59, costituisce giusta causa
di  recesso.  L'annullamento  della  procedura  di accertamento della
responsabilita' del dirigente, disciplinata dall'art. 59, comma  5  e
seguenti, fa venire meno gli effetti del recesso.
    5.  Il  dirigente  non  e'  soggetto  alle  sanzioni disciplinari
conservative previste dall'art. 7, commi 4 e 5, della  legge  n.  300
del 1970.
    6.  Le  disposizioni del presente articolo si applicano anche nei
confronti dei dirigenti di  II  livello.  Rimane  fermo  il  disposto
dell'art.  15  del  D.Lgs.  502  del  1992  riguardante  la  verifica
complessiva dell'espletamento dell'incarico conferito al termine  del
quinquennio, ai fini del rinnovo dell'incarico stesso; in tal caso il
mancato rinnovo produce gli effetti di cui al citato art. 15.
    7.  In relazione alla specificita' della professione medica ed al
possibile   conflitto   tra   direttive   aziendali   e   deontologia
professionale  le  parti  concordano  di  costituire  una Commissione
composta  da  rappresentanti  dell'A.RA.N.  e  delle   organizzazioni
sindacali firmatarie del presente contratto da istituirsi entro il 31
ottobre   1996   allo   scopo  di  proporre  eventuali  soluzioni  di
integrazione  della  normativa  contrattuale  sulla  risoluzione  del
rapporto  di  lavoro anche alla luce di eventuali casi di recesso nei
quali si siano verificati i conflitti di cui  sopra.  La  Commissione
concludera' i propri lavori entro il 1 dicembre 1997.