ART. 37
                      Collegio di conciliazione
    1. Ferma restando in ogni caso  la  possibilita'  di  ricorso  al
giudice competente avverso gli atti applicativi dell'art. 36, commi 1
e  2,  il  dirigente  puo'  attivare  le  procedure  di conciliazione
disciplinate nel presente articolo ed istituite  ai  sensi  dell'art.
59, comma 7 del D.Lgs. n. 29 del 1993.
    2.  Il  dirigente,  ove  non  ritenga giustificata la motivazione
fornita dall'azienda o ente o nel caso in cui  tale  motivazione  non
sia  stata  indicata  contestualmente alla comunicazione del recesso,
puo' ricorrere al Collegio previsto dal comma 4.
    3. Il ricorso deve essere inoltrato a mezzo lettera  raccomandata
con  avviso  di  ricevimento,  che costituisce prova del rispetto dei
termini, entro trenta  giorni  dal  ricevimento  della  comunicazione
scritta  di  licenziamento.  Il  ricorso  al  collegio non ha effetto
sospensivo del recesso dell'azienda o ente.
    4. Il Collegio di conciliazione e' composto  da  tre  membri.  Il
dirigente  ricorrente  e  l'azienda  o  ente  designano un componente
ciascuno ed i due  componenti  cosi'  designati  nominano  di  comune
accordo,  entro  cinque  giorni  dalla  loro  designazione,  il terzo
componente, con funzioni di Presidente.
    5.  Il  dirigente  interessato  provvede  alla  designazione  del
proprio  componente  nell'atto  di ricorso. L'azienda o ente comunica
per iscritto al ricorrente la  designazione  del  proprio  componente
entro cinque giorni dal ricevimento del ricorso.
    6.  In  caso  di mancato accordo o, comunque, di non rispetto dei
termini previsti nei commi 3 e 4 per la designazione dei  componenti,
essi  vengono  designati,  su  richiesta  di  una  delle  parti,  dal
Presidente del Tribunale nella  cui  circoscrizione  ha  sede  legale
l'azienda o l'ente.
    7.  Il  Collegio,  presenti le parti in causa o, eventualmente, i
loro rappresentanti, deve esperire preliminarmente  un  tentativo  di
conciliazione  per  verificare la sussistenza delle condizioni per la
revoca del recesso.
    8. Ove si pervenga alla conciliazione e in tale sede l'azienda  o
l'ente si obblighino a riassumere il dirigente, il rapporto di lavoro
prosegue  senza  soluzione  di  continuita'.  In  caso  contrario, il
Collegio, sentite le parti in causa,  emette  la  propria  decisione,
alla  quale l'azienda o ente sono tenuti a conformarsi anche nel caso
di cui al comma 15.
    9. La procedura per la  conciliazione  e  per  l'emissione  della
decisione   deve   esaurirsi   entro   60  giorni  dalla  data  della
costituzione del Collegio.
    10.  Ove  il Collegio, con motivato giudizio, accolga il ricorso,
dispone a carico dell'azienda o ente  una  indennita'  supplementare,
determinata   in   relazione  alle  valutazioni  dei  fatti  e  delle
circostanze  emerse,  tra  un  minimo,  pari  al  corrispettivo   del
preavviso   maturato,   maggiorato  dell'importo  equivalente  a  due
mensilita' ed un massimo pari al corrispettivo di 22 mensilita'.
    11.  L'indennita'  supplementare  di   cui   al   comma   10   e'
automaticamente  aumentata, ove l'eta' del dirigente sia compresa fra
i 46 e i 56 anni, nelle seguenti misure:
    -  7 mensilita' in corrispondenza del 51 anno compiuto;
    -  6 mensilita' in corrispondenza del 50 e 52 anno compiuto;
    -  5 mensilita' in corrispondenza del 49 e 53 anno compiuto;
    -  4 mensilita' in corrispondenza del 48 e 54 anno compiuto;
    -  3 mensilita' in corrispondenza del 47 e 55 anno compiuto;
    -  2 mensilita' in corrispondenza del 46 e 56 anno compiuto.
    12. Nelle mensilita' di cui ai commi 10 e 11 e' ricompresa  anche
la retribuzione di cui alla tabella allegato n. 4.
    13.  In  caso  di  accoglimento del ricorso, l'azienda o ente non
puo' assumere altro dirigente nel posto precedentemente  coperto  dal
ricorrente,  per  un  periodo  corrispondente al numero di mensilita'
riconosciute dal Collegio, ai sensi dei commi 10 e 11.
    14. Le spese  relative  alla  partecipazione  del  Presidente  al
Collegio sono a carico della parte soccombente.
    15.  In  fase  di  prima  applicazione  del presente contratto e,
comunque, non oltre il 15  dicembre  1997,  il  Collegio  dispone  la
reintegrazione  del  dirigente  nel  posto di lavoro, senza la tutela
risarcitoria di cui ai commi 10 e 11, nei seguenti casi:
    a) qualora accerti  che  il  recesso  e'  dovuto  alle  cause  di
nullita' di cui all'art. 38, comma 1, lett. a);
    b) qualora accerti che il recesso e' ingiustificato.
    16.  Nel  caso  di  recesso  ritenuto ingiustificato da parte del
Collegio di conciliazione,  per  un  periodo  pari  ai  mesi  cui  e'
correlata  la  determinazione  dell'indennita'  supplementare  e  con
decorrenza dalla pronuncia del Collegio, il dirigente puo'  avvalersi
della  disciplina  di  cui  all'art.  39  comma  10, senza obbligo di
preavviso.  Qualora si realizzi il trasferimento ad altra Azienda  od
Ente, il dirigente ha diritto ad un numero di mensilita' risarcitorie
pari al solo periodo non lavorato.
    17. La procedura del presente articolo sara' sostituita da quella
prevista  dall'art.  69  del  D.Lgs. n. 29 del 1993 dal momento della
devoluzione al giudice ordinario delle  controversie  individuali  di
lavoro.