ART. 37 Collegio di conciliazione 1. Ferma restando in ogni caso la possibilita' di ricorso al giudice competente avverso gli atti applicativi dell'art. 36, commi 1 e 2, il dirigente puo' attivare le procedure di conciliazione disciplinate nel presente articolo ed istituite ai sensi dell'art. 59, comma 7 del D.Lgs. n. 29 del 1993. 2. Il dirigente, ove non ritenga giustificata la motivazione fornita dall'azienda o ente o nel caso in cui tale motivazione non sia stata indicata contestualmente alla comunicazione del recesso, puo' ricorrere al Collegio previsto dal comma 4. 3. Il ricorso deve essere inoltrato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, che costituisce prova del rispetto dei termini, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione scritta di licenziamento. Il ricorso al collegio non ha effetto sospensivo del recesso dell'azienda o ente. 4. Il Collegio di conciliazione e' composto da tre membri. Il dirigente ricorrente e l'azienda o ente designano un componente ciascuno ed i due componenti cosi' designati nominano di comune accordo, entro cinque giorni dalla loro designazione, il terzo componente, con funzioni di Presidente. 5. Il dirigente interessato provvede alla designazione del proprio componente nell'atto di ricorso. L'azienda o ente comunica per iscritto al ricorrente la designazione del proprio componente entro cinque giorni dal ricevimento del ricorso. 6. In caso di mancato accordo o, comunque, di non rispetto dei termini previsti nei commi 3 e 4 per la designazione dei componenti, essi vengono designati, su richiesta di una delle parti, dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede legale l'azienda o l'ente. 7. Il Collegio, presenti le parti in causa o, eventualmente, i loro rappresentanti, deve esperire preliminarmente un tentativo di conciliazione per verificare la sussistenza delle condizioni per la revoca del recesso. 8. Ove si pervenga alla conciliazione e in tale sede l'azienda o l'ente si obblighino a riassumere il dirigente, il rapporto di lavoro prosegue senza soluzione di continuita'. In caso contrario, il Collegio, sentite le parti in causa, emette la propria decisione, alla quale l'azienda o ente sono tenuti a conformarsi anche nel caso di cui al comma 15. 9. La procedura per la conciliazione e per l'emissione della decisione deve esaurirsi entro 60 giorni dalla data della costituzione del Collegio. 10. Ove il Collegio, con motivato giudizio, accolga il ricorso, dispone a carico dell'azienda o ente una indennita' supplementare, determinata in relazione alle valutazioni dei fatti e delle circostanze emerse, tra un minimo, pari al corrispettivo del preavviso maturato, maggiorato dell'importo equivalente a due mensilita' ed un massimo pari al corrispettivo di 22 mensilita'. 11. L'indennita' supplementare di cui al comma 10 e' automaticamente aumentata, ove l'eta' del dirigente sia compresa fra i 46 e i 56 anni, nelle seguenti misure: - 7 mensilita' in corrispondenza del 51 anno compiuto; - 6 mensilita' in corrispondenza del 50 e 52 anno compiuto; - 5 mensilita' in corrispondenza del 49 e 53 anno compiuto; - 4 mensilita' in corrispondenza del 48 e 54 anno compiuto; - 3 mensilita' in corrispondenza del 47 e 55 anno compiuto; - 2 mensilita' in corrispondenza del 46 e 56 anno compiuto. 12. Nelle mensilita' di cui ai commi 10 e 11 e' ricompresa anche la retribuzione di cui alla tabella allegato n. 4. 13. In caso di accoglimento del ricorso, l'azienda o ente non puo' assumere altro dirigente nel posto precedentemente coperto dal ricorrente, per un periodo corrispondente al numero di mensilita' riconosciute dal Collegio, ai sensi dei commi 10 e 11. 14. Le spese relative alla partecipazione del Presidente al Collegio sono a carico della parte soccombente. 15. In fase di prima applicazione del presente contratto e, comunque, non oltre il 15 dicembre 1997, il Collegio dispone la reintegrazione del dirigente nel posto di lavoro, senza la tutela risarcitoria di cui ai commi 10 e 11, nei seguenti casi: a) qualora accerti che il recesso e' dovuto alle cause di nullita' di cui all'art. 38, comma 1, lett. a); b) qualora accerti che il recesso e' ingiustificato. 16. Nel caso di recesso ritenuto ingiustificato da parte del Collegio di conciliazione, per un periodo pari ai mesi cui e' correlata la determinazione dell'indennita' supplementare e con decorrenza dalla pronuncia del Collegio, il dirigente puo' avvalersi della disciplina di cui all'art. 39 comma 10, senza obbligo di preavviso. Qualora si realizzi il trasferimento ad altra Azienda od Ente, il dirigente ha diritto ad un numero di mensilita' risarcitorie pari al solo periodo non lavorato. 17. La procedura del presente articolo sara' sostituita da quella prevista dall'art. 69 del D.Lgs. n. 29 del 1993 dal momento della devoluzione al giudice ordinario delle controversie individuali di lavoro.