ART. 4
               Tempi e procedure per la stipulazione o
           il rinnovo del contratto collettivo decentrato
    1. La richiesta di apertura delle trattative per il  rinnovo  del
contratto  collettivo  decentrato  concernente  le specifiche materie
indicate nell'art. 5 e' avviata almeno tre mesi prima della  scadenza
del precedente contratto.
    2.  Durante  tale  periodo e per il mese successivo alla scadenza
del  contratto  decentrato,  le   parti   non   assumono   iniziative
unilaterali ne' danno luogo ad azioni conflittuali.
    3. L'azienda o ente provvede a costituire la delegazione di parte
pubblica  abilitata  alla trattativa decentrata entro 15 giorni dalla
data in cui ha  avuto  conoscenza  della  stipulazione  del  presente
contratto  ai  sensi  dell'art.  2,  comma  2  nonche' a convocare la
delegazione sindacale di cui all'art. 11 per  l'avvio  del  negoziato
entro 15 giorni.
    4. La contrattazione decentrata deve riferirsi solo agli istituti
contrattuali rimessi a tale livello.
    5.  Il  contratto  decentrato  diventa efficace con la definitiva
sottoscrizione che si intende avvenuta a seguito del  perfezionamento
delle  procedure previste dall'articolo 51, terzo comma, del d.lgs n.
29  del  1993.    Nelle  aziende  ed   enti   l'autorizzazione   alla
sottoscrizione  non  e'  richiesta  ove  il  contratto  sia stipulato
direttamente dall'organo di vertice  che  abbia  tutti  i  poteri  di
gestione secondo i rispettivi ordinamenti.
    6.  I  contratti  decentrati  devono  contenere apposite clausole
circa tempi, modalita' e procedure di verifica della loro attuazione.