ART. 4 Tempi e procedure per la stipulazione o il rinnovo del contratto collettivo decentrato 1. La richiesta di apertura delle trattative per il rinnovo del contratto collettivo decentrato concernente le specifiche materie indicate nell'art. 5 e' avviata almeno tre mesi prima della scadenza del precedente contratto. 2. Durante tale periodo e per il mese successivo alla scadenza del contratto decentrato, le parti non assumono iniziative unilaterali ne' danno luogo ad azioni conflittuali. 3. L'azienda o ente provvede a costituire la delegazione di parte pubblica abilitata alla trattativa decentrata entro 15 giorni dalla data in cui ha avuto conoscenza della stipulazione del presente contratto ai sensi dell'art. 2, comma 2 nonche' a convocare la delegazione sindacale di cui all'art. 11 per l'avvio del negoziato entro 15 giorni. 4. La contrattazione decentrata deve riferirsi solo agli istituti contrattuali rimessi a tale livello. 5. Il contratto decentrato diventa efficace con la definitiva sottoscrizione che si intende avvenuta a seguito del perfezionamento delle procedure previste dall'articolo 51, terzo comma, del d.lgs n. 29 del 1993. Nelle aziende ed enti l'autorizzazione alla sottoscrizione non e' richiesta ove il contratto sia stipulato direttamente dall'organo di vertice che abbia tutti i poteri di gestione secondo i rispettivi ordinamenti. 6. I contratti decentrati devono contenere apposite clausole circa tempi, modalita' e procedure di verifica della loro attuazione.